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Rimborsi IVA, le modalità di erogazione: Provvedimento Agenzia Entrate
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Con Provvedimento 28 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità e i termini di esecuzione dei rimborsi IVA, nonché le specifiche tecniche dei flus si telematici per la trasmissione delle informazioni tecniche tra Agenzia Entrate e gli agenti per la riscossione.
Si segnala in particolare che:
il rimborso va richiesto tramite la presentazione della dichiarazione IVA, autonoma o unificata (tramite la compilazione del quadro VR); in questa sede è possibile richiedere l'erogazione del rimborso in conto fiscale tramite indicazione del relativo importo;
entro 10 giorni dall'invio della dichiarazione, qualora il contribuente abbia optato per l'erogazione del rimborso in conto fiscale, l'Agenzia delle Entrate trasmette all'agente per la riscossione i dati necessari, secondo le modalità ri portate in allegato al Provvedimento in oggetto;
entro altri 10 giorni, se dovuta, l'agente richiede al contribuente la presentazione di una delle garanzie ex art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972;
l'agente della riscossione eroga il rimborso tramite accreditamento sul conto corrente bancario o postale comunicato.
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Comunicazioni "black list": Circolare delle Entrate
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Con Circolare 28 gennaio 2011, n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con operatori residenti o ave nti sede in Paesi "black list". Tra l'altro, l'Agenzia ha chiarito che restano escluse dall'obbligo di comunicazione:
le spese di trasferta (trasporto, spese alberghiere) dei dipendenti di imprese nazionali in Paesi black list;
le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate dal rappresentante fiscale in un Paese black list, se l'operatore economico che viene rappresentato è sito in un Paese a fiscalità ordinaria;
le cessioni o gli acquisti di beni non soggetti ad IVA, effettuati direttamente all'estero da una stabile organizzazione italiana avente sede in un Paese black list.
In merito alla correzione/integrazione del modello, le Entrate hanno chiarito che qualora siano scaduti i termini di presentazione ordinari, la comunicazione potrà essere integrata o rettificata, senza alcuna sanzione, entro l'ultimo giorno del mese su ccessivo (con presentazione di una nuova comunicazione completa); decorso tale termine saranno comunque possibili correzioni/integrazioni, avvalendosi del ravvedimento operoso entro un anno dall'omissione/errore.
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Rapporti con la P.a. sempre più digitalizzati: D.Lgs. n. 235/2010
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Dal 25 gennaio 2011 i rapporti tra la P.a. e le imprese sono più "digitalizzati": è entrato, infatti, in vigore il D.Lgs. n. 235/2010 (pubblicato nel supplemento ordinario dell a Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6) che, modificando il Codice dell'Amministrazione digitale, predispone nuove norme per incentivare l'uso dell'informatica per lo scambio di dati.
Le principali novità riguardano:
i pagamenti informatici;
la "digitalizzazione" delle comunicazioni e istanze tra P.a. e imprese;
l'uso della Pec;
l'operatività solo per via telematica dello Sportello Unico per le attività produttive;
la predisposizione di un unico ufficio interno alla P.a. entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs., per il coordinamento funzionale.
Rimangono, comunque, ancora molte questioni in sospeso in attesa dei decreti attuativi che dovranno essere emanati.
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Collegato lavoro: la Cassazione boccia l'indennità prestabilita
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La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2112 del 28 gennaio 2011, ha sancito con forza la propria contrarietà al disposto normativo della L. 183/2010 (Collegato lavoro) in m ateria di indennità per illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, fissata nel limite intercorrente tra 2,5 e 12 mensilità.
Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che, non solo l'indennità prestabilita dalla nuova norma risulta essere lesiva del diritto al lavoro, ma altresì si presenta in evidente contrasto con l'art. 4 della Costituzione. I giudici sanciscono con f orza la loro contrarietà alla nuova norma e disconoscono il concetto di indennità precostituita, non rappresentando la stessa un serio e congruo ristoro per un lasso temporale non prevedibile a priori.
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INPS: i chiarimenti sulla versione 1.2 dell'UniEmens
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Con la Circolare n. 13 del 28 gennaio 2011, l'INPS, all'indomani del rilascio della versione 1.2 dell'UniEmens, fornisce chiarimenti in relazione ai contenuti e alle modalità di compi lazione del nuovo flusso.
In particolare l'Istituto dà indicazioni circa:
la nuova gestione e comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che possono dar luogo ad integrazione salariale;
le nuove modalità di esposizione delle giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
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Regolarizzazione contributiva: domanda proponibile insieme all'accertamento del rapporto di lavoro
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1242 del 20 gennaio 2011, ha chiarito che in caso di domanda da parte del lavoratore ai fini della trasformazione del contratto di la voro da tempo determinato a tempo indeterminato, lo stesso deve considerarsi legittimato a richiedere anche la regolarizzazione della posizione contributiva.
Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che la domanda per l'accertamento del rapporto di lavoro non ha natura previdenziale e, di conseguenza, la sua estensione a tale ultima materia deve essere ammessa all'interno delle stesso giudizio.
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Edili: rispetto dei limiti contrattualmente previsti nel part-time
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La Commissione nazionale paritetica per le casse edili, nelle Comunicazioni n. 433 e 436, fornisce istruzioni in merito alle procedure da applicare ai fini del controllo del ri spetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part-time. La CNCE ricorda che il mancato rispetto di tali limiti comporta l'esito negativo in caso di richiesta di DURC.
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Alluvione Veneto: proroga della sospensione dei contributi al 30 giugno 2011
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L'INPS, con la Circolare n. 12 del 28 gennaio 2011, interviene per fornire istruzioni operative in merito alla proroga al 30 giugno 2011 della sospensione del versamento dei co ntributi previdenziali per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali occorsi alla Regione Veneto prevista dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legge n. 225/2010 (c.d. decreto Milleproroghe).
In particolare l'Istituto chiarisce che:
per i datori di lavoro la proroga della sospensione riguarda i periodi di paga da "dicembre 2010" a "maggio 2011";
per artigiani e commercianti la proroga riguarda i versamenti in scadenza il 16 febbraio 2011, 16 maggio 2011 e 16 giugno 2011;
per i committenti e liberi professionisti tenuti al versamento alla Gestione separata sono sospesi i versamenti con scadenza dal 16 gennaio al 16 giugno 2011;
per le aziende agricole assuntrici di manodopera sono sospesi i versamenti scadenti il 16 marzo 2011 (contributi dovuti per il terzo trimestre 2010) ed il 16 giugno 2011 (contributi dovuti per il quarto trimestre 2010);
per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IAP sono sospesi i versamenti scadenti il 16 gennaio 2011 (4° rata 2010).
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