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6/12/2011 - Ridotta la soglia dell'uso del contante: Decreto "salva-Italia"

 

Ridotta la soglia dell'uso del contante: Decreto "salva-Italia"

Con il Decreto c.d. "salva-Italia" è stata ridotta a 1.000 euro la soglia per l'uso del contante, già precedentemente ridotta da 5.000 a 2.500 euro, con la conseguenza c he per i pagamenti superiori alla nuova soglia è obbligatorio l'uso di forme tracciabili quali, ad esempio:

assegni;

bancomat/carte di credito;

bonifici.

Inoltre, ogni violazione della normativa antiriciclaggio deve essere comunicata entro 30 giorni sia al Ministero dell'Economia sia all'Agenzia delle Entrate.

È stato poi introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per erogazioni superiori a 500 euro.

Il Decreto ha infine previsto che entro tre mesi dall'entrata in vigore, le banche dovranno stipulare una convenzione con il Ministero dell'Economia per stabilire condizioni e modalità di apertura ed uso di conti correnti agevolati .

 

 

Detrazione per interventi di recupero edilizio: "Decreto salva-Italia"

Il c.d. "Decreto salva-Italia" modifica, con decorrenza 1° gennaio 2012, la nuova disciplina riguardante la detrazione del 36% per lavori di recupero edilizio; in partic olare, la detrazione in esame diventa strutturale, venendo inserita direttamente nel TUIR (D.p.r. 917/86).

Inoltre, in caso di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione sarà applicabile anche agli edifici non residenziali.

Infine si segnala che nel caso di trasferimento dell'immobile agevolato, la detrazione residua, salvo diverso accordo tra le parti, è trasferita all'acquirente.

 

 

Favor rei per le fatture non regolarizzate al 31 marzo 1998: Circolare

Con Circolare 2 dicembre 2011, n. 52, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di violazioni in materia di fatturazione e conseguente omessa regolarizzazione da parte d el cessionario o committente, questi non dovrà pagare nessuna imposta, anche se la violazione è stata commessa prima del 1° aprile 1998.

Riprendendo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'Agenzia chiarisce infatti che la somma che il committente era tenuto a pagare secondo la disciplina in vigore fino al 31 marzo 1998 aveva natura esclusivamente sanzionatoria, e no n di imposizione fiscale; essendo intervenuta una nuova disciplina sanzionatoria più favorevole al contribuente (art. 6, comma 8, D.lgs. 741/1997), per il principio del favor rei la sanzione non è applicabile.

 

 

Licenziamento: valido anche se "specificato" con una seconda comunicazione scritta

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24567 di novembre 2011, ha chiarito che, in caso di licenziamento del dipendente, lo stesso deve considerarsi legittimo anche qualora alla prima lettera di contestazione sia seguita una seconda comunicazione a carattere integrativo.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa, con conseguente illegittimità del provvedimento espulsivo, poiché con la prima contestazione viene fornito al dipendente idoneo strumento per la contestazione e il conseguente esperimento del diritto di difesa. La semplice specificazione delle motivazione aziendali nulla cambia in questo ambito.

 

 

Licenziamento del manager complice dell'infedeltà dei sottoposti nei confronti dell'azienda

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25801 del 2 dicembre 2011, ha statuito la piena legittimità del licenziamento del dirigente che copre la fuga di notizie verso la con correnza, rendendosi complice dell'infedeltà dei sottoposti ai danni dell'azienda.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che il dirigente, pur non condannato nel procedimento penale che ha coinvolto ex dipendenti dell'impresa, non ha impedito la loro condotta, minimizzando gli episodi sospetti di spionaggio industriale e, in oltre, non ha rivelato ai suoi referenti i contatti intervenuti con la concorrenza.