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9/12/2011 - Aiuto alla crescita economica (ACE): "Decreto salva Italia"

 

Aiuto alla crescita economica (ACE): "Decreto salva Italia"

L'art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. "Decreto Salva-Italia", prevede l'introduzione di una deduzione dal reddito d'impresa, pari al "rendimento noz ionale" del nuovo capitale proprio, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale pro prio.

Tale rendimento è pari all'importo risultante dall'applicazione, all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 (2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l 'anno solare) di un'aliquota individuata con apposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno. In via transitoria, per il primo triennio (2011 - 2013) detta aliquota è fissata nella misura del 3%.

Nel primo anno di applicazione della disposizione in esame, il capitale proprio è rappresentato dal patrimonio netto, al netto dell'utile d'esercizio.

Al fine di determinare l'incremento patrimoniale rilevano:

quali incrementi: i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva;

quali decrementi: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione dello stesso ai soci/partecipanti, a qualsiasi titolo, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, gli acquisti di aziende / rami d'azienda.

L'agevolazione in esame è riconosciuta anche alle ditte individuali, alle snc e sas in contabilità ordinaria.

 

 

Deducibilità IRAP relativa a costo del lavoro: "Decreto salva-Italia"

Il c.d. "Decreto Salva-Italia", all'art. 2, comma 1, ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 (2012 per i soggetti con periodo d'im posta coincidente con l'anno solare), è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis1, D.Lgs. n. 446/1997.

Tale deduzione:

spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);

le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);

gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);

le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);

va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

 

 

Aumento deduzione IRAP per donne e under 35: Decreto "salva-Italia"

L'art. 2, commi 2 e 3, D.L. n. 201/2011, c.d. "Decreto Salva-Italia", prevede l'aumento della deduzione IRAP per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato a:

10.600 euro se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;

15.200 euro se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

L'aumento sarà applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

 

 

TUR ridotto all'1%

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con il Comunicato stampa dell'8 dicembre 2011, ha deliberato la riduzione del tasso ufficiale di riferimento (TUR) di 25 punti base.

Più precisamente, a decorrere dal 14 dicembre 2011, il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dall'1,25% all'1%.

 

 

L'INAIL spiega il nuovo Testo unico dell'apprendistato

L'INAIL, nella Nota protocollo n. 8082/2011, prende in esame il nuovo Testo unico dell'apprendistato (D.Lgs n. 167/2011) chiarendo in particolare che:

vige un semestre transitorio in cui valgono le vecchie regole (dal 25 ottobre 2011 al 25 aprile 2012);

tuttavia, le nuove norme possono essere operative anche prima della scadenza del periodo transitorio, nel caso in cui sia la Regione che i contratti collettivi definiscano i profili del contratto di apprendistato professionalizzante;

l'obbligo assicurativo degli apprendisti si estende anche all'attività di insegnamento (sia in azienda che fuori).

L'Istituto delinea, infine, i profili sanzionatori introdotti dal nuovo Testo unico.