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03/03/2011 - Ritenute su pignoramenti: Circolare delle Entrate

Ritenute su pignoramenti: Circolare delle Entrate

Con Circolare 2 marzo 2011, n. 8, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di pignoramento presso terzi non si applicherà la ritenuta d'acconto del 20% (prevista d al D.L. n. 78/2009 sulle somme liquidate a seguito di tali procedure esecutive) nei seguenti casi:

sugli assegni periodici al coniuge, in quanto per queste somme è prevista una forma di tutela più immediata ed efficace;

nelle procedure esecutive intentate da Equitalia, la cui esclusione dall'applicazione della ritenuta è dovuta alla garanzia rivestita dallo stesso creditore pignoratizio, che è appunto l'ente al quale è affidata la riscossione dei tributi stata li.

La Circolare ricorda inoltre le condizioni che danno luogo all'assoggettamento alla ritenuta ed esamina gli adempimenti che fanno carico ai tre soggetti coinvolti nel procedimento (terzo erogatore, creditore pignoratizio, debitore principale).

Ok della Camera al federalismo municipale

Fiducia anche della Camera al quarto decreto attuativo del federalismo fiscale che, ora, dovrà essere licenziato dal consiglio dei ministri ed essere firmato dal Capo delle Stato.

Sono quattro i pilastri del nuovo fisco municipale. Si segnala, in particolare:

nuova tassazione sulla casa: dal 2011 arriva la cedolare secca sugli affitti per i proprietari degli immobili, mentre per gli inquilini viene previsto lo stop all'adeguamento automatico del canone d'affitto. Dal 2014 si preved e, invece, l'IMU (imposta municipale immobili) che unirà ICI e IRPEF;

compartecipazione dei comuni ad alcuni tributi, come all'IVA sui consumi, alla cedolare secca e sul gettito dei trasferimenti immobiliari;

sblocco addizionale IRPEF e introduzione di un contributo di soggiorno per i turisti;

ai fini della lotta anti - evasione, aumenta dal 33% al 50% la quota sui tributi statali recuperati dai comuni.

Variazione di coltura, al via Docte 2: Agenzia del Territorio

Con Provvedimento 28 febbraio 2011, l'Agenzia del Territorio ha approvato il software, i modelli e le specifiche tecniche relative a "Docte 2", la procedura informatica per comunicare le variazioni delle qualità di coltura o di destinazione delle particelle censite al catasto terreni.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo software permette di comunicare, oltre alle informazioni di tipo tecnico, tutte le notizie necessarie alla registrazione.

Inoltre con Docte 2 è possibile integrare i dati oggetto di dichiarazione catastale con quelli già richiesti agli agricoltori nelle domande per l'erogazione dei contributi europei gestite nel territorio nazionale dall'AGEA (Agenzia per le erogazion i in agricoltura).

La procedura in commento troverà applicazione a partire dal prossimo 14 marzo; tuttavia, fino al 30 aprile potranno essere utilizzati la vecchia procedura e i vecchi modelli. Dal 2 maggio, invece, saranno utilizzabili esclusivamente Docte 2 e i relativi modelli.

Soci lavoratori subordinati di cooperativa DPR n. 602/1970 con contratto di lavoro intermittente

L'INPS, con il Messaggio n. 3981 del 16 febbraio 2011 ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della tutela assistenziale riguardante l'assicurazione contro la disoccupazione ai soci lavoratori di cooperativa.

L'Istituto precisa che:

nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato si inquadra anche il lavoro intermittente, che può essere utilizzato per regolare il rapporto di lavoro tra la società cooperativa ed il socio lavoratore,

i lavoratori soci delle cooperative in esame, anche se operanti in base ad un contratto di lavoro intermittente, sono esclusi dal campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini della compilazione dell'UniEmens, i lavoratori soci intermittenti dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i nuovi codici tipo contribuzione "G1" e "H1".

Non si può negare il diritto di accesso alle carte sui turni di servizio

Il diritto di accesso ai documenti da parte del lavoratore è espressamente regolato dalla legge: ci sono alcune ipotesi che negano l'esibizione delle carte richieste e altre che lo consenton o. Tra quest'ultime rientra anche la richiesta di prendere visione dei cartellini marcatempo e dei turni di servizio in modo da presentarli in giudizio ed ottenere differenze retributive. Così si è espresso il Tar Campania con la Sentenza n. 103 5/11 del 23 febbraio 2011.

Il Tar ha poi precisato che le ipotesi di diniego di accesso ai documenti non sono suscettibili di interpretazioni estensive e la valutazione sulla fondatezza del ricorso non deve influire sul diritto di accesso.

Ai dipendenti spetterà comunque l'onere di pagare all'amministrazione i diritti di ricerca e di visione, nonché i costi di riproduzione dei documenti.