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Freno agli accertamenti esecutivi per il 2007 e 2008: Nota Agenzia delle Entrate |
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Con Nota del Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate alle Direzioni provinciali e regionali del 27 giugno 2011, sono state fornite delle indicazioni in riferimento alle modifiche, in corso di approvazione, al D.L. n. 70/2011 (Decreto Sviluppo). Tra le specificazioni date si prevede il blocco degli accertamenti esecutivi che dovevano essere emessi a partire dal 1° luglio 2011 e degli atti di contestazione legati a questi relativi ai periodi d'imposta 2007 e 2008. Gli uffici, al momento, possono comunque procedere all'emissione e alla notifica degli atti riguardanti i periodi d'imposta antecedenti al 2007 e l'attività di accertamento propedeutica alla gestione degli inviti degli accertamenti con adesione. |
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Manovra correttiva: definizione agevolata delle liti tributarie |
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Lo schema di Decreto-Legge 29 giugno 2011, c.d. Manovra correttiva, rinviando alla disciplina prevista dall'art. 16, Legge n. 282/2002, riporta le disposizioni inerenti la c hiusura agevolata delle liti tributarie, in particolare, di liti pendenti alla data del 1° maggio 2011, di valore massimo di 20.000,00 euro. Innanzi tutto, per la per la definizione della controversia si dovranno corrispondere 150,00 euro se il valore della lite non supera i 2.000,00 euro; se invece il valore è superiore, sarà invece dovuta una somma pari al: 10% del valore, se è soccombente l'Agenzia; 50% del valore se è soccombente il contribuente; 30% del valore, se non vi è pronuncia. Le somme dovute per la definizione della controversia dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011; la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2011. |
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Riacquisto di frazione di immobile entro l'anno dalla cessione della prima casa: Cassazione |
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Con Sentenza 17 giugno 2011, n. 13291, la Corte di Cassazione si è espressa sulle ipotesi di decadenza dai benefici connessi all'acquisto della prima casa. In particolare, nel caso in oggetto il contribuente aveva ceduto l'immobile acquistato usufruendo dei benefici prima casa, prima che decorressero cinque anni, ed aveva acquistato entro l'anno una piccola frazione di un secondo immobile. L'agevolazione fiscale, si ricorda, prevede necessariamente in caso di alienazione della prima casa entro i cinque anni dall'acquisto, che ne sia acquistata entro l'anno un'altra da adibire ad abitazione principale. Tuttavia, secondo la Cassazione, nella fattispecie considerata, l'esiguità (quattro per mille) della quota acquistata impedisce di poterla ragionevolmente adibire ad abitazione principale, ed ha pertanto dato ragione all'Agenzia delle Entrate contro il ricorrente: "L'acquisto non dell'intero, ma di una quota dell'immobile, può beninteso integrare il requisito detto, ma solo qualora sia significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione". |
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Infortunio sul lavoro: responsabilità del DDL estesa anche in caso di imprudenza del lavoratore |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14507 del 1° luglio 2011, ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro non può essere automaticamente esclusa qualora l'inf ortunio risulti la conseguenza di un comportamento imprudente del dipendente. Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che l'imprenditore dovrà essere considerato sempre responsabile in tutti quei casi nei quali l'infortunio risulti connesso ad una carenza dell'assetto organizzativo dell'impresa. La decisione dei giudici pa rte dal presupposto normativo di cui all'art. 2087 del codice civile, il quale sancisce il dovere del datore di lavoro di garantire la salute dei lavoratori. |
