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04/10/2011 - SRL e riattribuzione delle ritenute: Risoluzione

 

SRL e riattribuzione delle ritenute: Risoluzione

Con Risoluzione 3 ottobre 2011, n. 99 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società a responsabilità limitata in regime di trasparenza non può ricorrere al meccanismo della riat tribuzione delle ritenute da parte dei soci.

Pertanto, nonostante il regime di trasparenza di cui all'art. 116 TUIR, la s.r.l. non può compensare il credito conseguente alle ritenute a titolo di acconto per assolvere i propri oneri tributari e contributivi.

In particolare, il meccanismo disciplinato dalla Circolare 23 dicembre 2009, n. 56 che permette la riattribuzione delle ritenute da parte dei soci o associati, è espressamente riservato alle società e associazioni di cui all'art. 5 TUIR e non può essere e steso ai soggetti trasparenti di cui agli articoli 115 e 116 TUIR.

Resta fermo il fatto che il credito di imposta formatosi per effetto della ritenuta può essere recuperato attraverso la richiesta di rimborso da parte dei soci.

 

 

Concorso di reato se il trasportatore vidima documento legato a fatture false: Cassazione

Con Sentenza 3 ottobre 2011, n. 35730, la Corte di Cassazione ha stabilito che risponde di concorso in dichiarazione fraudolenta, avvalendosi di fatture false, il trasportat ore che quietanza il pagamento del documento fittizio attestando l'avvenuto trasporto di beni.

Secondo i giudici, infatti, il divieto di concorso di persone nei reati di emissione e di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 9, Decreto n. 74/2000) attiene solamente ai reati della medesima operazione e fatturazione. T ale esclusione non introduce, tuttavia, una deroga alla regola generale prevista all'art. 110, C.p., secondo il quale quando più persone concorrono al reato, ognuna soggiace alla pena stabilita.

 

 

Manovra-bis: detrazione IRPEF 36%

Con l'approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. "Manovra di Ferragosto" è stata disposta la modifica del trattamento della detrazione IRPEF del 36% in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, in base alla nuova formulazione della normativa di riferimento, la detrazione ancora spettante per i periodi d'imposta successivi alla cessione può essere utilizzata dal venditore ovvero trasferita all'acquirente.

Si ricorda che fino ad ora era previsto, in linea generale, l'obbligo di trasferimento delle quote di detrazione residua in capo all'acquirente.

 

 

Certificati di malattia on-line: anomalie codificate

L'INPS, con il Messaggio n. 18654 del 30 settembre 2011, a seguito di chiarimenti richiesti dall'Ordine dei Medici e dalle Associazioni dei medici di famiglia, ricorda che la certific azione, per essere idonea a comprovare lo stato di malattia indennizzabile, deve contenere tutti gli elementi essenziali obbligatori che, se omessi o incompleti, la rendono invalida. L'Istituto chiarisce che, come in passato, vi sono tuttavia delle tipolo gie di anomalia che risultano sanabili e che vengono segnalate al lavoratore tramite una specifica lettera.

L'INPS rende noto che con il processo di telematizzazione del certificato di malattia le anomalie che comportano la segnalazione al lavoratore possono essere di due tipi:

anomalia CM5 - diagnosi non comprovante incapacità al lavoro;

anomalia A - anomalia generica (ad es. diagnosi incomplete ovvero non esplicative).

 

 

Contributi assicurativi: ripresa della riscossione dopo il sisma Abruzzo del 2009

L'ENPALS, con il Messaggio n. 7 del 30 settembre 2011, ha ricordato che il versamento delle contribuzioni sospese a seguito del sisma Abruzzo scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2011, dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori. L'Ente ricorda che tale spostamento del versamento era stato d isposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2011.

Le imprese dovranno quantificare l'importo complessivo del debito esistente e suddividerlo in 120 rate mensili di uguale importo e per i soggetti che hanno beneficiato della ulteriore proroga di cui al D.L. 78/2010, sarà necessario inserire nell'importo d a rateizzare i contributi dovuti per il periodo 6 aprile 2009 - 30 giugno 2010. Per i soggetti beneficiari dell'ulteriore proroga, la rateizzazione riguarda i contributi dovuti dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010.