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Detrazione 55% anche per i sistemi termodinamici a concentrazione solare: Risoluzione |
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Con Risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammessa alla detrazione del 55% l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda, ovvero per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica. Nel rispetto di determinate condizioni, infatti, l'intervento è assimilabile all'installazione dei pannelli solari (comma 346). In particolare, anche in considerazione del parere fornito in merito dall'ENEA con Nota 25 novembre 2010, l'Agenzia affe rma che nel caso in cui il sistema sia utilizzato per: la sola produzione di acqua calda, l'intera spesa sostenuta è detraibile, a condizione che sia presentata una certificazione di qualità in linea con la normativa europea in materia di collettori solari (EN 12975); la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica, la detrazione spetta nella percentuale individuata rapportando l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto. Anche in tale caso è necessario va lutare l'applicabilità della normativa europea (EN 12975) alla parte relativa agli usi termici. In entrambi i casi, qualora la normativa europea non risultasse applicabile, in alternativa alla citata certificazione può essere presentata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall'ENEA. |
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Reti d'impresa: ok da Bruxelles |
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Le agevolazioni previste dall'art. 42, D.L. n. 78/2010 per le reti d'imprese non costituisce un aiuto di Stato e sono, quindi, ammissibili: a stabilirlo è stata la Commissione europea che, ai sensi dell'art.108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, deve vigilare sulla legittimità degli aiuti concessi dagli stati alle imprese. La nuova agevolazione, come previsto dalla Manovra correttiva del 2010, prevede, in particolare, che: fino periodo d'imposta in corso al al 31 dicembre 2012, la quota degli utili destinati a realizzare gli investimenti previsti dal programma di rete, accantonata in un'apposita riserva, divenga imponibile solo nell'anno in cui la riserva è utili zzata (art. 2 quater); il programma di rete sia preventivamente asseverato da appositi organismi; la quota di utili in sospensione d'imposta divenga imponibile anche laddove la riserva sia utilizzata per la copertura di perdite di esercizio o venga meno l'adesione al contratto di rete; la quota di utile non può comunque superare il limite di un milione di euro. Il prossimo passo sarà l'emanazione dei provvedimenti legislativi attuativi (il primo sull'asseverazione) e a seguire ci sarà un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che indicherà i criteri e le modalità dell'agevolazione dell'art. 2 quater. |
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Doppia via per la tassazione della cessione d'azienda |
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La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con Parere n. 4/2011, fornisce chiarimenti sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di aziende per il collaboratore fami liare. Riguardo, quindi, alla somma incassata per la vendita dell'impresa, ci sono due criteri di tassazione: tassazione ordinaria sul complesso dei redditi dichiarati nell'anno: se il titolare d'impresa imputa al collaboratore una quota di plusvalenza, essa andrà dichiarata poi nel Mod. UNICO di quest'ultimo, a prescindere dall'effettivo incasso, poiché nel campo del reddito di impresa la tassazione per trasparenza avviene in base al criterio di competenza; il titolare non potrà assoggettare a tassazione separata la propria plusvalenza, poiché riferita al reddito d'impresa; tassazione separata (praticabile se l'azienda è posseduta da più di cinque anni): se, invece, il titolare non si avvale della possibilità di imputazione per trasparenza della quota di plusvalenza al collaboratore, questa concorrerà per l'intero importo a formare per competenza il suo reddito; il titolare potrà quindi tassare separatamente, la plusvalenza, non facendola confluire nel reddito d'impresa. |
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ENPALS: sgravi contributivi sulle retribuzioni di secondo livello erogate nell'anno 2009 |
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L'ENPALS, nella Circolare n. 5 del 3 febbraio 2011, fornisce le istruzioni operative per usufruire degli sgravi contributivi sulle retribuzioni di secondo livello, per l'anno 2 009, erogate da datori di lavoro che: hanno effettuato la richiesta telematica all'INPS, e sono stati ammessi al beneficio in esame. La regolarizzazione deve avvenire entro il 16 marzo 2011 tramite apposita istanza di rimborso degli importi versati oppure tramite una compensazione mediante un minor versamento, sempre nel rispetto dei limiti autorizzati. |
