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08/09/2011 - Manovra-bis, ok del Senato al maxi emendamento del governo

 

Manovra-bis, ok del Senato al maxi emendamento del governo

Il Senato ha approvato ieri 7 settembre 2011 il maxi-emendamento presentato dal Governo sulla c.d. "Manovra-bis" (D.L. 13 agosto 2011, n. 138). Il testo ora passa alla camera d ei Deputati per l'approvazione definitiva.

Tra le novità principali in materia fiscale si segnalano:

aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21% per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale, a partire dal giorno successivo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione de l D.L. n. 138/2011;

"contributo di solidarietà" del 3% per i redditi oltre 300mila euro. Il prelievo sarà calcolato sulla quota eccedente tale soglia;

innalzamento al 100% della quota di compartecipazione dei Comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione alla lotta all'evasione fiscale;

società di comodo: maggiorazione del 10,5% dell'IRES da applicare al reddito minimo.

Tra le novità principali in materia di normativa del lavoro si segnala:

il rafforzamento della contrattazione di secondo livello, infatti i contratti di lavoro aziendali e territoriali, sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario dai sindacati più rappresentativi, possono realizzare specifiche intese c on efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, in deroga a disposizioni di legge e alle relative regolamentazioni dei contratti collettivi nazionali;

l'anticipazione al 2014 dell'aumento graduale del requisito dell'età a 65 anni per l'accesso alla pensione delle lavoratrici dipendenti e autonome del settore privato; il nuovo requisito anagrafico di vecchiaia andrà a regime nel 2026.

 

 

Impossibile accatastare i fabbricati rurali entro il 30/9/2011: Circolare geometri

Con Circolare 6 settembre 2011, n. 0008600, il Consiglio nazionale dei geometri ha affermato l'impossibilità di procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali nella cate gorie A/6 e D/10 entro il 30 settembre 2011, come richiesto dall'art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 70/2011.

Si ricorda che detta disposizione permette ai soggetti interessati di presentare, in sanatoria, un'istanza per variare la categoria attribuita al fabbricato al fine del riconoscimento della ruralità.

Al momento tuttavia manca il Decreto attuativo disciplinante detta procedura che, secondo il sottosegretario all'Economia, dovrebbe essere emanato nei prossimi giorni.

 

 

È legittima la verifica anche se si superano i 30 giorni: Cassazione

Con Sentenza 27 giugno 2011, n. 14020, la Corte di Cassazione, in contrasto con precedenti pronunce, interviene sulla durata massima della permanenza dei verificatori del Fi sco in azienda, di cui al comma 5, art. 12, Legge n. 212/2000, stabilendo che se essa eccede i 30 giorni prescritti, il controllo sarà comunque legittimo.

Infatti, salvo espressa previsione di perentorietà, il termine fissato per il compimento di un determinato atto è da considerarsi ordinatorio o sollecitatorio.

Una precisazione su tale argomento si ritrova anche nel recente D.L. n. 70/2011, c.d. Decreto sviluppo, che stabilisce che i termini di cui al sopracitato comma non possono comunque superare l'arco complessivo di 3 mesi.

 

 

Trasferimento del lavoratore che assiste il familiare disabile: l'ultima pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18223 del 5 settembre 2011, ha stabilito che il divieto di trasferire in altra sede il lavoratore che assiste un congiunto dis abile non è assoluto e, se legittimo, il lavoratore non può far altro che chiedere l'assegnazione in una sede il più vicino possibile al proprio domicilio.

Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha sancito che qualora il lavoratore richieda il trasferimento in un ufficio più vicino al proprio domicilio, motivando tale richiesta con l'esigenza di assistere il coniuge disabile, ma nella sede indic ata non c'è una scopertura di organico, della quale deve darne prova il datore di lavoro, la richiesta di trasferimento può essere negata in quanto, sostiene la Corte, la richiesta del lavoratore deve essere conformata con le esigenze del datore di lavoro

 

 

Sicurezza sul lavoro: l'imprenditore non può valutare discrezionalmente dove mettere gli estintori

Con la Sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha chiarito che risulta penalmente perseguibile il datore di lavoro il quale non provveda a predisp orre gli estintori all'interno dell'azienda, anche nei luoghi ove non vi sia rischio incendio.

Il caso di specie riguardava un'attività di officina e lavaggio e l'imprenditore aveva addotto come giustificazione l'inutilità di apparecchi estintori nella zona di lavaggio che per sua natura resta sempre a contatto con l'acqua. Nello specifico la Supre ma Corte ha chiarito che le disposizioni di legge a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori non possono essere disattese in virtù di un'unilaterale valutazione del datore di lavoro.

 

 

INAIL: in Gazzetta Ufficiale gli importi delle rendite

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2011 i Decreti 13 giugno 2011 con i quali vengono definiti i nuovi importi delle rendite, in vigore dal 1° luglio 2011.

In particolare le nuove retribuzioni annue convenzionali, utili ai fini del calcolo delle rendite per inabilità permanente e per morte, valevoli dal 1/7/2011 al 30/6/2012, sono:

per il settore industria, minimale euro 14.681,10 - massimale euro 27.264,90;

per il settore agricoltura euro 22.156,41.