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Crediti da ritenute 10% utilizzabili solo dopo l'UNICO |
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In risposta ad un'interrogazione a risposta immediata presentata ieri 10 febbraio 2011 durante il Question Time in Commissione Finanze, il Ministero Economia e Finanze h a precisato che la ritenuta del 10% sui bonifici per interventi che beneficiano delle detrazioni 36-55%, introdotta dall'art. 25, D.L. n. 78/2010, non è immediatamente utilizzabile in compensazione a partire dall'anno d'imposta successivo: è necessario infatti attendere il "passaggio" in dichiarazione dei redditi. Ad esempio, un soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che abbia subìto nel 2010 numerose ritenute per interventi che beneficiano delle detrazioni per risparmio energetico, non potrà utilizzare il credito maturato a partire dal 1° gen naio 2011: nel momento in cui il contribuente presenterà la dichiarazione dei redditi, potrà utilizzare l'eventuale credito emergente dal conguaglio di tutta la propria situazione reddituale complessiva, nel cui conteggio entrano anche le ritenute d'accon to subìte. |
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In arrivo il maxiemendamento al Milleproroghe |
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Primi e incerti passi per il maxiemendamento al Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303) che sarà discusso i n aula martedì. Tra le materie oggetto di discussione, si segnala: agricoltura: incertezza sulla predisposizione di un intervento a favore del settore bieticolo-saccarifero da 21 milioni e sugli stanziamenti destinati al bonus gasolio per le serre dell'associazione italiana allevatori; cultura: 15 milioni in più al Fus (Fondo unico per lo spettacolo), finanziamento di 3 milioni sia all'Arena di Verona che alla scala di Milano e proposta dell'aumento di euro 1,00 del prezzo del biglietto del cinema (dal 1.7.2011 al 31.12.2013) ; editoria: 30 milioni per il sostegno all'editoria e 15 per radio e tv locali; poste: dubbi su una norma che avrebbe permesso a Poste Italiane di acquistare partecipazioni nella banche. Per la conciliazione, invece, c'è scontro aperto tra la commissione affari costituzionali e bilancio, che propone lo slittamento di un anno di tutte le controversie civili, e i ministeri di giustizia e welfare che vorrebbero la proroga solo per le liti di condominio e stradali. In discussione anche la riapertura dei termini per l'impugnazione dei licenziamenti. |
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Aliquote INPS gestione separata 2011: confermate quelle dell'anno scorso |
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Con Circolare 9 febbraio 2011, n. 30, l'INPS conferma, per il corrente anno, le stesse aliquote contributive per la propria gestione separata in vigore nel 2010. In part icolare: 26,72% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria; 17% per tutti gli iscritti rimanenti. Le predette aliquote (26,72% e 17%) sono applicabili fino al raggiungimento del massimale del reddito che l'anno per 2011 è pari ad euro 93.622,00. |
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Artigiani ed esercenti attività commerciali: aliquote IVS 2011 |
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Con Circolare 10 febbraio 2011, n. 34, l'INPS conferma, per il corrente anno 2011, le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali previste per l o scorso anno. Nello specifico: sono confermate le aliquote del 20% e del 20,09%, per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti; continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/97, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati pr esso le gestioni dell'Istituto; per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/90. È inoltre dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili (art. 49, comma 1, Legge n. 488/99). Si ricorda inoltre che: il reddito minimale 2011 è pari ad euro 14.552,00; il reddito massimale 2011 è pari ad euro 71.737,00 (euro 93.622,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). |
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Conciliazione invalida in assenza di assistenza sindacale |
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 3237 del 10 febbraio 2011, ha chiarito che va considerato invalido il verbale di conciliazione che non risulti sottos critto in sede sindacale, contestualmente dal lavoratore e dal rappresentante sindacale stesso. Nello specifico la Suprema Corte riconduce l'invalidità dell'atto all'assenza del requisito di assistenza nei confronti dei dipendenti, che la legge dispone come inderogabile in sede di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore. |
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Gestione di appalti e subappalti: il "vademecum" del Ministero |
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In data 10 febbraio 2011, il Ministro del Lavoro ha firmato una circolare che illustra le principali problematiche che gli operatori incontrano nel ricorrere all'appalto. In particolare, si segnala che il Ministero fornisce chiarimenti sulla responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, relativamente agli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti dall'appalto e dal subappalto. A riguardo, la circolare precisa che la responsabilità solidale dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori "per contributi e ritenute fiscali (e non per le retribuzioni) trova applicazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni rese da lavoratori subordinati". |
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INPS: proroga e riattivazioni del contributo ordinario di finanziamento a Fondi di solidarietà a sostegno del reddito |
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Con i Messaggi n. 3336, 3335, 3334, 3333, tutti del 2 febbraio 2011, l'INPS interviene in merito al contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento di alcuni Fondi sol idarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale. In particolare con il Messaggio n. 3336/2011, l'Istituto comunica la proroga della sospensione del contributo in esame per il Fondo del personale del Credito, mentre con altri messaggi, l'INPS comunica la ripresa del versamento per ta le contribuzione relativa ai Fondi: per il personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante (Mes saggio n. 3333/2011); personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al D.I. 351, del 28 settembre 2000, modificato dal D.I. n. 229 del 18 dicembre 2010, (Messaggio n. 3334/2011), nonché personale delle Poste Italiane S.p.A.(Messaggio n. 3335/2011). |
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Retribuzioni convenzionali per l'estero per l'anno 2011 |
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L'INPS, con la Circolare n. 31 del 9 febbraio 2011, a seguito della pubblicazione del DM 3 dicembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010) contenente le retribuzioni co nvenzionali per i lavoratori all'estero, fornisce alcune istruzioni operative. In particolare, l'Istituto precisa che le regolarizzazioni contributive relative al mese di gennaio 2011 possono avvenire entro il 16 maggio 2011. |
