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11/07/2011 - Rimborsi delle ritenute sui dividendi alle società Ue: Circolare delle Entrate

 

Rimborsi delle ritenute sui dividendi alle società Ue: Circolare delle Entrate

Con Circolare 8 luglio 2011, n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di rimborso della ritenuta sui dividendi, a seguito delle istanze presentate dalle societ à e dagli enti residenti nella Ue e nei Paesi aderenti allo spazio economico europeo in base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea (causa C-540/07).

L'Agenzia ha chiarito che verranno prese in considerazione solo le istanze presentate entro 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta, relative a ritenute su dividendi soggetti al nuovo regime tributario, in vigore a partire dal 1° gennaio 2004.

 

 

Condono snc, è legittimo l'accertamento IRPEF al socio: Sentenza Corte di Cassazione

Con Sentenza 6 luglio 2011, n. 14926, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che qualora la società di persone abbia aderito al condono, è legittimo l'accertamento ai fini IRP EF al socio per la sua quota parte.

Nel caso in oggetto, al socio di una s.n.c. era stato notificato un avviso di accertamento per il 35% (sua quota parte) dell'importo liquidato sulla base dell'imposta versata dalla società per la definizione del concordato di massa effettuato ex art. 9 bi s, D.L. n. 79/1997.

La Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la definizione delle sanzioni da un lato rende incontestabile il reddito della società, ma dall'altro costituisce titolo per l'accertamento delle persone fisiche che non hanno defi nito la propria posizione per i redditi prodotti in forma associata.

 

 

Errore di calcolo: ravvedimento non valido (Cassazione)

Con Sentenza 9 giugno 2011, n. 12661, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'errore di calcolo nella determinazione della sanzione dovuta in tema di ravvedimento operoso fa venir e meno gli effetti dello stesso.

Secondo i giudici, infatti, il versamento dell'importo determinato ai sensi dell'art.13, D.Lgs. n. 472/1997, è una "condizione di perfezionamento dell'istituto".

 

 

INPS: CIGS e mobilità anche al personale dipendente dei vettori aerei

L'INPS, con la Circolare n. 94 dell'8 luglio 2011, fornisce indicazioni circa le comunicazioni che i lavoratori dipendenti di vettori aerei e delle società da questi derivanti devono effettuare nel caso questi siano beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità e, contemporaneamente, svolgano attività lavorativa remunerata, visti il disposto della Legge n. 291/2004, della Legge n. 160/1988, n onché della Legge n. 223/1991.

Nel particolare, l'Istituto precisa che detti lavoratori, per godere della possibilità di cumulare, anche parzialmente, il reddito della nuova attività lavorativa con il trattamento di integrazione salariale percepito, devono effettuare la comunicazione p reventiva, secondo le seguenti modalità:

integrazioni salariali: valgono le indicazioni fornite con il Messaggio n. 029489/2010, lettera b), per le comunicazioni preventive ex art. 8, comma 5, Legge n. 160/1988;

mobilità: per ottemperare all'obbligo di comunicazione preventiva ex art. 9, comma 1, lettera d), Legge n. 223/1991, è stato predisposto il modello "Comunic. L. 160 e 223 COD SR83", da presentare alle Sedi territorialmente competenti dell'INPS entro 5 giorni dall'avvenuta assunzione

L'INPS, infine, dà chiarimenti in merito al mantenimento dei titoli e delle certificazioni aeronautiche, all'eventuale attività lavorativa svolta all'estero da parte del personale navigante e di terra, nonché circa le modalità di verifica della sussistenz a del diritto a beneficiare delle prestazioni.

 

 

Colf e badanti: oggi scade il versamento dei contributi trimestrali

Si ricorda che oggi, lunedì 11 luglio 2011 (termine posticipato da domenica 10) è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre apr ile - giugno 2011 per il personale domestico.

Si ricorda che il versamento può essere effettuato tramite MAV.

 

 

Sospeso il contributo al Fondo di solidarietà delle imprese di assicurazione

L'INPS, con Messaggio n. 14285 dell'8 luglio 2011, comunica la sospensione, per il periodo di paga da giugno 2011 a dicembre 2011, del contributo ordinario di finanziamento al Fondo di solidarietà istituito per agevolare l'esodo di lavoratori dipendenti da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa.

Pertanto, nel predetto periodo, la procedura di gestione del flusso UNIEMENS non richiederà alle aziende iscritte al Fondo, il contributo di finanziamento al Fondo, anche in presenza del codice di autorizzazione "2L".

 

 

Trasporto aereo: il Fondo speciale non può autorizzare l'erogazione anticipata in unica soluzione della prestazione integrativa di mobilità

Con la Circolare n. 93 dell'8 luglio 2011 l'INPS precisa che, alla luce della deliberazione n. 38 del 25 marzo 2010, è stato approvato il nuovo regolamento destinato a disciplinare le prestazioni del Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Il nuovo regolamento impone che il Fondo non possa autorizzare richieste di erogazione in forma anticipata in unica soluzione della prestazione integrativa di mobilità. Si giunge a questa conclusione in base alla soppressione della previsione che segue: " qualora il lavoratore percepisca l'indennità di mobilità in forma anticipata in unica soluzione, le prestazioni del Fondo saranno erogate con la medesima mobilità".

 

 

Infortunio del lavoratore: risarcimento anche in caso di iniziativa imprevedibile

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14997 del 7 luglio 2011, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del dipendente infortunatosi in seguito ad una sua "iniziativa im prevedibile", comunque rientrante nel tipo di attività svolte nel cantiere che devono essere tutelate.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che ex art. 2087 c.c. sussiste in ogni caso la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio del lavoratore, sia in caso di omessa adozione delle idonee misure protettive sia nell'ipotesi in cui non accerti o vigili sul corretto comportamento del dipendente; pertanto, l'imprenditore è esonerato da ogni addebito solo in caso di condotta del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, causa esclusi va dell'infortunio.

 

 

Permessi ROL e per ex festività: le indicazioni dell'INPS

L'INPS, in seguito all'intervento del Ministero del lavoro (interpello n. 16/2011), con la Circolare n. 92 dell'8 luglio 2011, fornisce indicazioni per la gestione contributiva relati va al mancato godimento o pagamento, alle scadenze indicate nella contrattazione nazionale, aziendale o individuale, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.

L'Istituto precisa che l'assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL ed ex festività non godute, ai sensi della Delibera del CdA INPS n. 5/1993, può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

In particolare, ai fini del versamento dei contributi, l'importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute dovrà essere sommato, nell'elemento "Imponibile" del flusso UNIEMENS, alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenz a indicata nella contrattazione nazionale, aziendale o individuale. L'eventuale recupero della contribuzione avverrà in occasione della fruizione dei permessi utilizzando la variabile retributiva con causale FERIE.