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12/07/2011 - Riduzione della ritenuta sui lavori agevolabili 36% o 55%: Manovra correttiva

 

Riduzione della ritenuta sui lavori agevolabili 36% o 55%: Manovra correttiva

Tra le novità contenute nella c.d. Manovra Correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), si segnala, a partire dal 6 luglio 2011, la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta applicabil e alle imprese per i lavori che consentono ai clienti di usufruire delle detrazioni del 36% - 55%.

La ritenuta, introdotta dal D.L. n. 78/2010, è applicabile dalle banche/Poste all'atto di accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari/postali, delle spese effettuate per:

interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;

interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

 

 

Chiusura agevolata della partite IVA inattive: Risoluzione Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 11 luglio 2011, n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni per la "disattivazione" delle partite IVA inattive per le quali l'art. 23, comm a 23 della Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011) ha previsto la possibilità di chiusura con sanzioni ridotte e con modalità semplificate.

In particolare, per regolarizzare la propria posizione, i contribuenti titolari di partita IVA che non presentano la dichiarazione da almeno tre anni o non svolgono alcuna attività, possono entro novanta giorni (4 ottobre 2011) pagare una sanzio ne ridotta di 129 euro tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 8110, "Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del dPR 633/1 972 - Sanatoria di cui all'articolo 23, c.23, d.l. n. 98/2011".

Si noti che in via agevolativa non è necessario presentare l'apposito Mod. AA7/AA9.

 

 

Rimborsi IVA solo se è provata l'inerenza: Cassazione

Con Sentenza 27 giugno 2011, n. 14061, la Corte di Cassazione chiarisce che il contribuente che chiede il rimborso IVA ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento, ossia il nesso fra l'imposta pagata sui beni e le successive operazioni attive imponibili, anche se si è avvalso della normativa sui condoni (Legge n. 289/2002).

Restando in linea con le precedenti decisioni, viene ribadito inoltre che l'acquirente, il quale dovrà quindi dimostrare l'esistenza e l'inerenza della spesa sostenuta in relazione all'attività svolta, potrà detrarre l'IVA addebitatagli a titolo di rivals a dal venditore solo quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa; i beni acquistati dovranno però risultare strumentali rispetto all'attività svolta dall'impresa stessa.

 

 

Sicurezza sul lavoro: datore responsabile per i danni provocati da altre imprese se non informa e istruisce i propri dipendenti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15156 dell'11 luglio 2011, ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile per la morte del proprio dipendente, e in gener e per i danni alla salute e per gli infortuni, anche qualora il danno sia stato provocato da lavorazioni svolte da altre aziende, operanti nello stesso luogo di lavoro, per i quali rischi il datore non si sia preventivamente informato.

Nel particolare, la Suprema Corte ha sancito che, quando nello stesso luogo di lavoro operano più imprese e le diverse lavorazioni messe in atto dai lavoratori delle stesse creano rischi per la salute e la sicurezza che possono coinvolgere anche lavorator i delle altre imprese, si verifica la casistica del rischio ambientale. In tal caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore è vincolato ad informarsi sui possibili rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori derivanti dalle altre attività, dandone informazione ai lavoratori stessi e formandoli adeguatamente per prevenire tali rischi.

L'inadempienza a tale "obbligo di conoscenza", dunque, non può escludere la responsabilità del datore di lavoro per i danni causati ai propri dipendenti dalle attività svolte dalle altre imprese.

 

 

Raggiunta l'intesa con le Parti sociali in merito all'accordo sull'apprendistato

È stato firmato in data 11 luglio 2011 l'accordo delle Parti sociali sullo schema di decreto legislativo, (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2011) per rilan ciare il contratto di apprendistato. Tale intesa non è stata sottoscritta da tutte le parti datoriali mentre è stata firmata unitariamente da CGIL CISL UIL e UGL.

Si attende ora il parere delle commissioni parlamentari e il varo del testo definitivo da parte del Consiglio dei Ministri dopo aver risentito le Parti sociali.

 

 

L'INPS implementa l'applicazione DiResCo

L'INPS, nel Messaggio n. 13408/2011 in merito agli incentivi all'occupazione previsti in via sperimentale dalla Legge n. 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151 (Finanziaria 201 0), comunica che è stata implementata l'applicazione DiResCo - "Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" con la realizzazione di tre nuove dichiarazioni, con le quali è possibile presentare l'istanza tendente ad ottenere gli incentivi, con nessi all'assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari.

Gli operatori delle sedi INPS competenti hanno tempo fino al 31 luglio 2011 per la gestione delle predette istanze, al fine di consentire alla Direzione centrale Entrate la compilazione delle graduatorie nazionali delle aziende ammesse agli incenti vi per l'anno 2010. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell'Istituto.

 

 

Sgravio ai giovani imprenditori: rilevante per la concessione il momento dell'iscrizione alla gestione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14974 del 7 luglio 2011, ha precisato che l'agevolazione contributiva riguardante i giovani imprenditori che si sono iscritti per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o degli esercenti attività commerciali nel triennio 1999-2001 (art. 3, comma 9, Legge n. 448/1998), non può essere fruita in caso di iscrizione alla gestione previdenziale avvenuta una volta decorso il pe riodo di riferimento.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che per la concessione dello sgravio contributivo è rilevante la decorrenza della domanda di iscrizione alla gestione, con eventuale recupero dell'agevolazione.