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13/10/2011- Regolarizzazione IVA 21%: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

 

Regolarizzazione IVA 21%: Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con Circolare 12 ottobre 2011, n. 45 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti a seguito dell'aumento al 21% dell'aliquota ordinaria IVA. Si precisa che tale aumento h a effetto per le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011.

In primo luogo, i contribuenti mensili potranno correggere le fatture emesse entro il mese di novembre fino al 27 dicembre 2011. Per i contribuenti trimestrali è fissato lo stesso termine per regolarizzare le fatture emesse entro i l mese di settembre.

In secondo luogo, i contribuenti mensili potranno correggere le fatture emesse entro il mese di dicembre fino al 16 marzo 2012. Stesso termine per le fatture emesse nel quarto trimestre dai contribuenti trimestrali.

In ogni caso, gli acconti pagati entro il 16 settembre scontano l'aliquota del 20%, restando ferma l'aliquota del 21% per le fatture a saldo emesse o agli altri acconti successivi a tale data.

Analogamente, le fatture "anticipate" emesse entro il 16 settembre, scontano l'aliquota del 20% nonostante il bene sia stato consegnato o il servizio sia stato pagato in un momento successivo.

Il pagamento della maggiore imposta dovuta dovrà essere comprensivo degli interessi qualora le scadenze sopra indicate comportino un differimento del termine ordinario di liquidazione e versamento.

 

 

Condono: se il contribuente non paga la seconda rata non è soggetto a sanzioni (Cassazione)

Con Sentenza 6 ottobre 2011, n. 20444, la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di condono e, in particolare, di beneficio della non applicazione delle sanzioni am ministrative previste per il mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate, di cui all'art. 62-bis, Legge n. 413/1991.

Viene quindi chiarito che non sarà soggetto a sanzione e non decadrà dal beneficio, il contribuente che omette di versare la seconda rata di dette imposte o ritenute, dopo il regolare pagamento della prima, ma resteranno validi gli effetti della di chiarazione integrativa riguardo alle sanzioni applicabili, fino alla concorrenza della somma versata.

 

 

Subappalto e infortuni: responsabilità e deleghe

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36605 dell'11 ottobre 2011, ha ribadito che nel caso di contratti di subappalto, la mera investitura dell'RSPP e del responsab ile di cantiere di per sé non è sufficiente ad integrare nessuna delega: questa ricorre quando vi è il trasferimento esplicito e reale dal datore di lavoro ad un altro soggetto delle funzioni, responsabilità, poteri decisionali e di spesa propri del primo

Nel caso in specie, la Corte ha sancito che, nonostante il contratto di subappalto indichi il geometra come responsabile della sicurezza e dei lavori nel cantiere, in mancanza di una specifica ed esplicita delega in tema di sicurezza sul lavoro, per l'inc idente costato la vita ad un operaio è comunque responsabile l'amministratore della società appaltatrice, che non evita la condanna per omicidio colposo e lesioni personali.

 

 

Cassazione: per gli infortuni meno responsabilità solidale in appalto

Con la Sentenza n. 36612 dell'11 ottobre 2011, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla responsabilità solidale in appalto, in caso d'infortunio, ed in particolare nella re sponsabilità del committente che affida lavori "minori "di cantiere ad un'altra ditta alle cui dipendenze risulta il lavoratore infortunato.

La Suprema Corte ha stabilito che, in tali ipotesi di infortunio sul lavoro, non può essere considerato responsabile della mancanza di protezioni antinfortunistiche, il committente che abbia affidato ad una ditta iscritta alla Camera di commercio, lavori modesti di cantiere.

 

 

Il conguaglio di importi mai corrisposti costituisce truffa e non mera evasione contributiva

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36539 dell'11 ottobre 2011, ha chiarito che commette truffa ex articolo 640 c.p. e non mera evasione contributiva ex articolo 37 dell a Legge n. 689/81, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi o premi previsti dalle leggi, espone fittiziamente nelle denunce mensili somme (nella fattispecie indennità di maternità) effettivamente non corrisposte al l avoratore, traendo in inganno l'INPS sul diritto al conguaglio.

Parimenti, risponde del reato di truffa, anche il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione e successivamente dichiara falsamente di aver sospeso l'attività produttiva e di aver anticipato ai dipendenti la prevista indennità.