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Imposta sostitutiva ai finanziamenti per estinguere debiti: Risoluzione |
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Con Risoluzione 13 dicembre 2011, n. 121, l'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, chiarisce che, in presenza dei requisiti prescritti dagli artt. 15 e ss., D.P.R. n. 601/1973, il regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine non è subordinato ad uno specifico scopo del prestito e sarà pertanto applicabile anche ai contratti conclusi per estinguere il debito. Al contrario, tale regime sostitutivo non si applicherà qualora il credito erogato per il prestito venga investito, in quanto tale negozio non avrà per oggetto un finanziamento, bensì modalità e tempi di recupero del credito. |
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Acquisto di beni ammortizzabili da parte di società di leasing e rimborso IVA: Risoluzione |
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Con Risoluzione 13 dicembre 2011, n. 122, l'Agenzia delle Entrate precisa che il rimborso dell'IVA assolta dalle società di leasing sull'acquisto di beni strumentali< /b> è ammissibile esclusivamente in capo alla società concedente, in quanto giuridicamente proprietaria del bene oggettivamente ammortizzabile, ancorché la stessa, adottando i principi contabili internazionali, non rilevi l'ammortamento del bene. Ai fini dell' applicazione delle disposizioni riguardanti il rimborso dell'IVA (articolo 30, secondo comma, lettera c), D.P.R. n. 633/1972), ciò che rileva è infatti soltanto la proprietà giuridica del bene e la sua teorica ammortizzabilità, indipe ndentemente da un suo effettivo ammortamento. |
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Istanze di rimborso all'ufficio competente per l'anno d'imposta: Risoluzione |
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Con Risoluzione 14 dicembre 2011, n. 123, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente alla trattazione delle istanze di rimborso di vers amenti d'imposta non dovuti di cui all'art. 38, D.P.R. n. 602/1973, è quello competente per l'anno d'imposta. L'art. 31, D.P.R. n. 600/1973, stabilisce, infatti, che la competenza a ricevere tale istanza è determinata in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
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Licenziamento: inammissibile in caso di busta paga più alta e silenzio del lavoratore |
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La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26560 del 13 dicembre 2011, ha chiarito che ai fini del licenziamento non è considerabile come giusta causa il comportamento del lavo ratore che fa passare sotto silenzio la percezione di emolumenti non dovuti in busta paga. Nello specifico la Suprema Corte sottolinea come l'errore commesso nell'elaborazione della busta paga, il quale non è stato prontamente denunciato dal dipendente, non può giustificare l'estremo provvedimento espulsivo, soprattutto in assenza dell'elemento intenzionale e di precedenti. |
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Registrazioni infedeli in Libro Unico: i chiarimenti del Ministero del Lavoro |
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Il Ministero del Lavoro, nell'Interpello n. 47 del 13 dicembre 2011, fornisce chiarimenti in merito al concetto di infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, nel particolare caso in cui le registrazioni siano difformi dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore, ovvero dalle somme effettivamente erogate. Al riguardo il Ministero precisa che sono da considerarsi infedeli le scritturazioni di dati che: abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro; risultino gravemente non veritieri. Pertanto l'infedeltà (rispetto al contratto collettivo di riferimento e alle somme effettivamente percepite dal dipendente) si configura "ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corr isponda a quella formalizzata nel libro unico." Come ad esempio nel caso del "fuori busta" o di indicazione di ore diverse da quelle effettivamente prestate, mentre non si configura quando l'indicazione delle ore in LUL sia corretta ma si differenzi d a quanto astrattamente previsto dal contratto collettivo di riferimento. |
