01/02/2011 - Telemarketing, le nuove limitazioni per gli operatori: Provvedimento Garante della Privacy
Con Provvedimento 19 gennaio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24, ieri 31 gennaio 2011, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto le prescrizioni per il trattamento dei dati personali per finalità di telemarketing, in caso di utilizzo del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni (si veda Seac Info 8/11/2010).
In seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni si rammenta che le società di telemarketing:
non potranno più contattare i soggetti che si siano iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni;
indipendentemente da tale iscrizione, non potranno comunque rivolgersi a soggetti che abbiano richiesto di non essere più contattati;
potranno utilizzare numerazioni presenti in elenchi pubblici a vario titolo (es. Albi professionali) in assenza del consenso solo qualora le promozioni siano direttamente funzionali all'attività;
in caso di violazioni sono soggette a sanzioni da 30mila a 180mila euro aumentabili, nei casi più gravi fino a 300mila euro.
Interessi sui prestiti obbligazionari: Risoluzione delle Entrate
Con Risoluzione 31 gennaio 2011, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo il riacquisto e la messa in circolazione dei titoli obbligazionari da parte < b>dell'emittente o dell'intermediario prima dei 18 mesi dall'emissione dei titoli stessi, permette l'esenzione dal pagamento di un prelievo aggiuntivo pari al 20% degli interessi e degli altri proventi corrisposti sui titoli.
La Risoluzione ha chiarito una richiesta di consulenza di una società in merito all'art. 26, primo comma, D.P.R. n. 600/1973 e, in particolare l'ultimo periodo che prevede che "qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e gli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20%".
Tale previsione è finalizzata a sanzionare operazioni di estinzione anticipata di prestiti obbligazionari. L'Amministrazione finanziaria ha, quindi, chiarito che, l'emittente, una volta riacquistato il titolo, si deve impegnare alla rinegoziazione dello s tesso e se tale condizione non si verifica, dovrà pagare il 20% degli interessi ed altri proventi complessivamente corrisposti.
Agevolazioni retroattive per la piccola proprietà contadina.
Con Sentenza 28 gennaio 2011, n. 2060, la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che le agevolazioni fisc ali per la piccola proprietà contadina sono retroattive anche se, negli ultimi 10 anni prima della riforma operata dal D.Lgs. n. 228/2001, si siano verificati acquisto o cessione di terreno.
Ciò vale per tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001, anche se sia intervenuta una causa di decadenza infradecennale, qualora però l'atto impositivo con cui sia stata contestata la decadenza dai benefici non sia ancora diven uto definitivo.
Prospetto disabili: proroga dell'invio al 15 febbraio 2011
In data 31 gennaio 2011 il Ministero del Lavoro, con propria Nota Prot. 16/Segr/0000627/MA002.A00 ha disposto la proroga al 15 febbraio 2011 dell'invio del prospe tto informativo per i lavoratori disabili.
La Nota in esame giustifica tale slittamento temporale in ragione del fatto che la nuova norma ha introdotto numerose novità, nonché profonde modifiche del sistema previgente, tali da sollevare copiose perplessità che si sono protratte fino a ridosso dell a scadenza precedentemente fissata al 31 gennaio 2011.
Certificati di malattia on-line: circolare INPS
L'INPS, con la Circolare n. 21 del 31 gennaio 2011, ricorda che l'articolo 25 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) prevede che i medici del SSN o con esso convenzionati son o tenuti ad inviare telematicamente all'Istituto i certificati attestanti la malattia dei lavoratori dei datori di lavoro privati.
L'INPS coglie occasione per rendere noto che le nuove disposizioni non apportano "alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell'indennità di malattia erogata dall'Inps ai lavoratori del settore priv ato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni. Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora quest i non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorati."
INPS: a confronto EMens e DM tra il 2005 e il 2008
Con il Messaggio n. 1741/2011, l'INPS rende noto di aver iniziato una campagna di verifiche tra la corrispondenza degli invii dei flussi Emens e i versamenti contributivi effettuati d alle aziende nel periodo dal 2005 al 2008.
Da un primo controllo dell'Istituto sarebbero emerse ben 7821 situazioni irregolari: l'INPS ha comunque raccomandato alle proprie sedi periferiche di approfondire le verifiche per evitare emissione di "avvisi" non dovuti.
Cassetto previdenziale INPS: nuove funzionalità
L'INPS, nel Messaggio 28 gennaio 2011, n. 1986, comunica di aver messo a disposizione alle aziende e agli intermediari, sul sito internet dell'Istituto, il servizio "Comunicazione Bidirezionale", presente nell'applicazione "Cassetto Previdenziale Aziende", contenente in particolare le funzionalità aggiunte riguardanti le seguenti aree:
"Agenda Appuntamenti" dalla quale è possibile prenotare un appuntamento presso la sede di competenza della matricola aziendale, selezionando un giorno e un orario tra quelli messi a disposizione dalla procedura e inviando un'eventuale docum entazione a supporto;
"Comunicazioni": dalla quale è possibile inviare, alla sede di competenza, una richiesta o una comunicazione generica ovvero una richiesta o una comunicazione specifica, relativa ad un ben definito ambito tra quelli presenti nella procedura Cas setto Previdenziale, allegando della documentazione a supporto.
Incentivi all'occupazione: chiarimenti INPS
L'INPS, con la Circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, ha fornito alcune indicazioni riguardanti gli incentivi connessi all'assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazion i particolari, previsti in via sperimentale per il 2010 dalla Legge n. 191/2009 (art. 2, commi 134, 135 e 151) e prorogati per l'anno 2011 dalla Legge di stabilità 2011 (art. 1, comma 33 ultimo periodo, della Legge n. 220/2010), che li subordina all'emana zione di un nuovo decreto ministeriale.
Di conseguenza, la circolare disciplina le modalità operative finalizzate all'effettivo godimento dei benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010, mentre per quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2011 sarà necessario attende re l'emanazione del relativo decreto interministeriale.
