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Riforma fiscale: approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge delega |
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Nella giornata di ieri, 30 giugno 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del disegno di legge delega relativo alla riforma fiscale, da realizzare in tre anni att raverso l'emanazione da parte del Governo di più decreti legislativi di attuazione (i c.d. "decreti delegati"), nel vincolo di "invarianza dei saldi economici e finanziari". Di seguito si riportano le principali misure previste dal disegno di legge delega: introduzione di sole tre aliquote IRPEF (20%, 30% e 40%) contro le attuali cinque, finanziate dalla graduale e opzionale revisione delle aliquote IVA, nonché dal riordino delle agevolazioni fiscali; graduale abolizione dell'IRAP, con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro; introduzione di un'imposta sui servizi che accorperà l'imposta di registro, le ipotecarie e catastali, il bollo, la tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa, nonché l'imposta sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti; previsione di un'unica aliquota, che non deve superare il 20%, per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti; revisione degli studi di settore e degli attuali regimi forfettari, al fine di favorire le nuove imprese. |
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Accise sui carburanti: aumenti dal 28 giugno |
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Con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579/RU è stato disposto l'incremento dell'aliquota d'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura di 4 centesimi al litro. L'incremento decorre 28 giugno 2011 e si applica sulle variazioni già disposte con la Determinazione n. 41102/RU . In particolare: le aliquote d'accisa su benzina e benzina con piombo, pari a 571,30 euro per mille litri, e al gasolio usato come carburante, pari a 430,30 euro per mille litri, a partire dal 28 giugno e fino al 30 giugno 2011 vengono aumentate, rispettiva mente a 611,30 euro per mille litri e 470, 30 euro per mille litri; le aliquote d'accisa applicabili a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi della Determinazione n. 41102/RU, relativamente a benzina e benzina con piombo, pari 573,20 euro per mille litri, e al gasolio usato come carburante, pari a 432,20 euro per mille litri, vengono rispettivamente aumentate, fino al 31 dicembre 2011, a 613,20 euro per mille litri e a 472,20 euro per mille litri. |
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Accertamento nullo se il verbale non è comunicato al contribuente: Cassazione |
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Con Sentenza 24 giugno 2011, n. 13930, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata comunicazione del verbale di contestazione alla società contribuente rende nullo l' accertamento, se non è almeno richiamata nell'atto impositivo, dato che la motivazione "per relationem" è ammessa solo qualora l'atto richiamato sia portato comunque a conoscenza del contribuente. Nel caso in oggetto, durante un'ispezione erano stati rinvenuti presso il genitore dell'amministratore della società documenti extracontabili che avevano fatto scattare l'avviso di accertamento. Tuttavia, alla società non era stato comunicato il verbale di contestazione, né erano presenti nell'atto impositivo stralci o riferimenti del pvc. Pertanto, in tutti e tre i gradi di giudizio è stata data ragione alla società contribuente e annullato l'avviso di accertamento, precisando che "la mancata comunicazione del verbale di contestazione alla società contribuente sia di per sé idonea a sor reggere, logicamente e giuridicamente, la decisione". |
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Uniemens: nuovo codice per gli amministratori e rappresentanti legali di società |
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L'INPS, con il Messaggio n. 13753 del 30 giugno 2011, comunica l'istituzione di un nuovo codice per individuare gli amministratori che alla data di scadenza del v ersamento contributivo avevano la responsabilità legale di tale adempimento, e nei confronti dei quali si verifica la coincidenza tra la figura del committente e quella del collaboratore. Il nuovo codice istituito è "Tipo Rapporto" 1E "Amministratore e legale rappresentante in carica", che dovrà essere utilizzato a partire dalle denunce di competenza luglio 2011. L'INPS ricorda che per gli altri amministratori, che non rivestono la carica di rappresentante legale della società, continua ad essere in vigore il codice tipo rapporto 1A. |
