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25/10/2013 - Il Decreto Legge sull'esenzione dal pagamento della prima rata IMU di giugno 2013 diventa Legge

Il Decreto Legge sull'esenzione dal pagamento della prima rata IMU di giugno 2013 diventa Legge

Il Senato, in data 24 ottobre 2013, ha approvato il testo del D.L. n. 102/2013, "Decreto IMU": la prima rata di IMU di giugno 2013 per gli immobili adibiti ad abitazione principale, diventa "per legge" non dovuta ad eccezione degli immobili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il provvedimento legislativo prevede, inoltre:

  • la possibilità per i Comuni, limitatamente alla seconda rata di IMU 2013, di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado;
  • la riduzione dell'aliquota di cedolare secca dal 19% al 15% nelle locazioni a canone concordato a partire dal periodo d'imposta 2013;
  • delle disposizioni in materia di TARES (come la possibilità in capo ai comuni di introdurre riduzioni ed esenzioni).

Cassetto fiscale: accesso consentito a più intermediari

Con Provvedimento 29 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha attivato la possibilità per gli utenti di affidare la consultazione del c.d. "Cassetto fiscale" a due diversi intermediari abilitati, tramite specifica delega.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • la durata della delega si allunga da due a quattro anni. Rimane, tuttavia, valida la possibilità di revoca in qualsiasi momento, sia da parte del contribuente sia da parte dell'intermediario;
  • le modalità telematiche di attivazione e compilazione della delega sono presenti sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile consegnare la delega direttamente a qualsiasi ufficio dell'Agenzia o all'intermediario delegato;
  • nel cassetto previdenziale sono consultabili anche i dati relativi all'iscrizione dell'archivio informatico dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (VIES).

Cronotachigrafi "taroccati": legittimo il sequestro probatorio

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 43444 pubblicata il 24 ottobre 2013, ha confermato la validità del sequestro probatorio delle attrezzature dell'impresa, mediante le quali estorceva denaro ai propri dipendenti. È stato provato, infatti, che i cronotachigrafi degli automezzi aziendali erano stati manomessi in modo tale da far figurare meno ore di lavoro degli autisti, che venivano quindi retribuiti meno del dovuto.

I giudici del Palazzaccio hanno ricordato che la validità del sequestro probatorio deriva dall'accertamento della sussistenza di una relazione di immediatezza tra l'oggetto del sequestro e il reato contestato e oggetto di indagine: nel caso in specie, quindi, essendo palese tale nesso, il sequestro delle attrezzature atte ad alterare i dati dei cronotachigrafi è confermato.

Infortuni in trasferta: i chiarimenti dell'INAIL

L'INAIL, nella Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, definisce i criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta, chiarendo che sono meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione.

Pertanto, vanno considerati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.