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04/09/2013 - Approvate le modalità attuative della comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci

Approvate le modalità attuative della comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci

Con Provvedimento 5 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità ed i termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore.

Il termine a regime è previsto per il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento, tuttavia per i beni concessi in godimento nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il prossimo 12 dicembre 2013.

Sono esclusi dalla presente comunicazione i beni, diversi da autovetture ed altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili, concessi in godimento a soci o familiari il cui valore di mercato è inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.

Spesometro: data attuazione ad alcune semplificazioni fiscali

Con Provvedimento 2 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche ed i termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 21, D.L. n. 78/2010, c.d. "spesometro". Il documento ha chiarito l'oggetto della comunicazione, il soggetto tenuto all'invio e coloro che, invece, ne sono esclusi, e gli elementi da indicare.

Il modello allegato al Provvedimento potrà essere utilizzato per diversi adempimenti, tra i quali, spesometro, black list, acquisti da San Marino e comunicazione leasing e noleggi. Si ricordano, infine, i termini per la comunicazione relativa al 2012: per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensile dell'IVA la scadenza è fissata al prossimo 12 novembre 2013, mentre per coloro che la liquidano trimestralmente al 21 novembre 2013.

Modificate le istruzioni alla compilazione degli studi di settore: Provvedimento

Con Provvedimento 2 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche alle istruzioni per la compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2012.

In particolare, i contribuenti che devono presentare lo studio di settore VG33U, compilano il rigo D103 "Spese per fasi del processo produttivo affidate a terzi", indicando tale importo anche a rigo F15.

Errati o insufficienti versamenti di lieve entità: Circolare delle Entrate

Con Circolare 2 agosto 2013, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli errati versamenti da parte dei contribuenti affermando che le sanzioni (sia in misura piena - 30 per cento - che in misura ridotta nei casi di ravvedimento operoso) si applicano solo sulla differenza non versata e non sull'intero importo, compreso quello versato.

In particolare, tale regola trova applicazione:

  • per gli errati pagamenti della maggiorazione dello 0,40 per cento sui versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine ordinario;
  • nei casi di ravvedimento operoso. Nello specifico, la Circolare ha precisato che la sanzione e/o gli interessi versati in misura inferiore al dovuto rendono comunque il ravvedimento perfezionato, con riferimento alla parte dell'imposta proporzionata a quanto pagato.

Scatti di anzianità come uso aziendale: impossibile recuperarli

L'azienda che corrisponde ai propri dipendenti somme a titolo di scatto di anzianità in misura superiore a quella massima prevista dal contratto collettivo applicato (cinque scatti biennali), non può successivamente deciderne il recupero: l'erogazione è divenuta "uso aziendale" e costituisce un trattamento più favorevole per i dipendenti e, per questo motivo, rientra nelle cosiddette "fonti sociali".

Lo chiarisce la Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 20085 pubblicata il 2 settembre 2013, bocciando il ricorso dell'azienda, motiva la propria decisione con il fatto che l'erogazione continua e generalizzata di tali importi si deve ritenere rientrante in pianta stabile nella retribuzione dei lavoratori e, pertanto, il recupero da parte dell'azienda diventa illegittimo. Infine, la Suprema Corte precisa ulteriormente che se il trattamento di miglior favore deriva da un uso aziendale, vengono a cadere i principi di cui agli articoli 1340 e 2077 del Codice Civile: non rileva la volontà delle parti (datore e sindacati) di mantenere o escludere l'uso aziendale, né la contrattazione collettiva può disporre una variazione peggiorativa del trattamento economico.

INAIL: pubblicati i decreti con gli importi dei minimali e massimali di rendita

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro i Decreti 10 giugno 2013 con i quali vengono definiti i nuovi importi dei minimali e massimali di rendita, in vigore dal 1° luglio 2013.

In particolare le nuove retribuzioni annue convenzionali, utili ai fini del calcolo delle rendite per inabilità permanente e per morte, valevoli dal 1/7/2013 al 30/6/2014, sono:

  • per il settore industria, minimale euro 15.983,10 - massimale euro 29.682,90;
  • per il settore agricoltura euro 24.122,02.

Credito d'imposta per detenuti e internati

È stata pubblicata nella G.U. n. 193/2013 la Legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione del DL n. 78/2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", che prevede alcune misure per favorire l'attività lavorativa di detenuti e internati.

In particolare, è concesso un credito d'imposta, nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore, alle imprese che:

  • assumono lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, per un periodo non inferiore a 30 giorni,
  • o che svolgono attività formative nei loro confronti.
Il credito d'imposta è pari a 350 euro nel caso di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.

I crediti d'imposta (utilizzabili esclusivamente in compensazione) si applicano per un periodo di:

  • 18 mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno;
  • 24 mesi per quelli che non ne hanno beneficiato.

Licenziato il dipendente condannato per spaccio di droga

In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che spaccia sostanze stupefacenti anche se in quantità ridotte, a nulla rilevando che la vendita avvenga al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20158 del 3 settembre 2013, ha precisato che il recesso del datore di lavoro risulta giustificato, in quanto il reato addebitato è elemento idoneo a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti.