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18/12/2013 - Soppressa la comunicazione relativa ai registratori di cassa: Provvedimento

Soppressa la comunicazione relativa ai registratori di cassa: Provvedimento

Con Provvedimento 17 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso la comunicazione cartacea in caso di attivazione, variazione e disinstallazione dei registratori di cassa.

Tali informazioni infatti sono anche riportate nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne effettua la verifica periodica.

Il Provvedimento precisa inoltre che la prima verifica periodica del registratore di cassa dovrà essere effettuata esclusivamente dal laboratorio o dal fabbricante abilitati al momento della messa in servizio dell'apparecchio.

Le sopra citate disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva sul noleggio occasionale di imbarcazioni

Con Provvedimento 13 dicembre 2013, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da noleggio occasionale di unità da diporto (non superiore a 42 giorni) e delle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva del 20% e delle relative addizionali ai sensi dell'art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005 come da ultimo modificato dal D.L. n. 1/2012 e D.L. n. 69/2013.

In particolare, il documento stabilisce, tra l'altro che:

  • per poter fruire dell'imposta sostitutiva è necessario aver precedentemente inviato all'Agenzia delle Entrate la "Comunicazione di effettuazione del noleggio in forma occasionale";
  • sarà possibile indicare i proventi dell'attività di noleggio occasionale e richiedere l'agevolazione direttamente con la dichiarazione dei redditi;
  • l'imposta deve essere versata tramite il Mod. F24 con i codici tributo che saranno forniti dall'Agenzia delle Entrate;
  • in attesa dell'avvio della procedura di invio telematico, dovrà essere conservata fino allo scadere dei termini di decadenza dell'attività di accertamento la seguente documentazione:
    • l'originale del modello di comunicazione;
    • la ricevuta dell'invio della comunicazione;
    • la documentazione relativa ai pagamenti ricevuti per l'attività di noleggio.

IVA corrisposta a seguito di accertamento: chiarimenti in merito a rivalsa e detrazione

Con Circolare 17 dicembre 2013, n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle regole per beneficiare delle nuove disposizioni IVA, modificate dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1, che ha eliminato il divieto di detrazione/rivalsa a seguito di accertamento.

In particolare, a decorrere dal 24 gennaio 2012, sono consentite:

  • la rivalsa relativa all'IVA versata a seguito di accertamento divenuto definitivo, tramite emissione e annotazione nei registri IVA di fattura o nota di variazione in aumento con gli estremi identificativi dell'atto di accertamento che dà titolo alla rivalsa;
  • e la relativa detrazione da parte del cessionario/committente, subordinata al pagamento dell'IVA accertata addebitatagli in via di rivalsa, con l'annotazione nel registro acquisti.

In caso di accertamento su esportatore abituale, cui sia stato contestato di aver effettuato acquisti senza pagare IVA oltre il plafond disponibile, la detrazione post accertamento può essere esercitata, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata corrisposta l'imposta o la maggiore imposta (ex art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972).

Il diritto alla rivalsa può essere esercitato anche:

  • in caso di rateazione degli importi dovuti, purché la prima rata sia stata versata a partire dal 24 gennaio 2012;
  • quando l'accertamento è stato definito attraverso uno degli strumenti deflattivi del contenzioso (adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, .).

Istruzioni dal MEF per i pagamenti IMU, TASI, TARI, TARES

Sul sito del Governo, www.governo.it, è stata pubblicata un'informativa del MEF che fornisce chiarimenti in relazione al pagamento della:

  • mini - IMU;
  • TASI;
  • TARI;
  • maggiorazione TARES 2013;

da effettuare entro il 16 gennaio 2014.

Le indicazioni fornite, però, sono ancora provvisorie visti gli emendamenti alla Legge di Stabilità che, ad esempio, prevedono lo slittamento del termine di versamento della mini - IMU al 24 gennaio 2014.

Cooperative agricole: estese le riduzioni dei premi INAIL al prodotto di soci coltivato in zone di montagna e/o svantaggiate

L'INAIL, nella Circolare n. 60 del 16 dicembre 2013, comunica che il modello di dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stato opportunamente modificato (a seguito dell'interpretazione autentica contenuta nel Decreto "Fare") al fine di consentire alle cooperative agricole e loro consorzi, non operanti in zone di montagna e svantaggiate, di indicare la percentuale

  • del prodotto coltivato o allevato dai propri soci nelle zone di montagna e/o svantaggiate,
  • anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e soccida) e
  • successivamente conferito rispetto al totale del prodotto agricolo e zootecnico trasformato, manipolato e commercializzato da parte della cooperativa/consorzio stessi.

L'indicazione delle percentuali deve avvenire nella dichiarazione telematica delle retribuzioni erogate nel 2013 ed equivale a richiesta di applicazione del beneficio.

L'Istituto chiarisce che le predette riduzioni si applicano esclusivamente dalla prossima autoliquidazione 2013/2014 in scadenza al 16 febbraio 2014, sia sul premio anticipato dovuto per il 2014 (rata 2014), sia sul premio dovuto a titolo di conguaglio per il 2013 (regolazione 2013).