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24/04/2014 - Istituiti nuovi codici tributo: Risoluzioni Agenzia delle Entrate

Istituiti nuovi codici tributo: Risoluzioni Agenzia delle Entrate

In data 23 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le Risoluzioni nn. 42 e 43 con cui sono stati istituiti i seguenti nuovi codici tributo:

  • "2025" denominato "Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - art. 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n.133";
  • "1847" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005"
per consentire il versamento tramite Mod. F24 dei rispettivi importi dovuti.

 

Vincite da poker estere esenti da imposte: C.T.P. Teramo

Con Sentenza 11 aprile 2014, n. 131, la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo ha sancito che il prelievo sulle vincite da poker avvenuto in casinò esteri da giocatori italiani, è contrario alle norme europee.

Secondo la Commissione, infatti, se tali proventi fossero tassati, verrebbe a crearsi una discriminazione tra le vincite ottenute presso una casa da gioco estera, in cui le vincite dovrebbero considerarsi "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67 TUIR e le vincite in una casa da gioco italiana, in cui l'unico prelievo consiste nel versamento dell'imposta su spettacoli ed intrattenimenti.

Pertanto poiché le vincite nei casinò italiani non vengono assoggettate ad un prelievo fiscale diretto non devono esserlo nemmeno le vincite provenienti da casinò esteri.

 

Cassazione: anche il termine per il deposito del ricorso giudiziario è stato differito dal DL 225/2010

Con la Sentenza n. 9203 pubblicata il 23 aprile 2014, la Corte di Cassazione interviene in relazione ad un caso di impugnazione di un licenziamento chiarendo le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro alla Legge n. 604/1966 sulle tempistiche di impugnazione dei licenziamenti e il successivo differimento operato dal DL n. 225/2010 (Milleproroghe), che rinvia al 31 dicembre 2011 l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro.

Nel particolare, i giudici affermano che il differimento operato dal Milleproroghe trova applicazione non solo in relazione al primo comma dell'articolo 6 della Legge n. 604/1966, che prevede un termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, ma anche per quanto disposto dal successivo comma 2, che introduce un termine di centottanta (duecentosettanta al tempo del caso in esame) entro il quale va depositato il ricorso alla cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Nel caso in esame, pertanto, anche il termine di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2011, facendo rientrare nei termini di legge il deposito del ricorso giudiziario da parte del lavoratore.

 

Rapporto di lavoro e transazione: le somme sono sempre soggette a contribuzione salvo diversa qualificazione del giudice

In materia di obblighi contributivi, la Corte di Cassazione ha chiarito che in occasione della stipula di un accordo transattivo tra datore di lavoro e lavoratore, le somme contenute nello stesso dovranno essere obbligatoriamente assoggettate a contribuzione, salvo che il giudice ne dichiari l'estraneità rispetto al rapporto di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9180 del 23 aprile 2014, ha precisato che ai fini della qualificazione delle somme economiche oggetto della transazione, non può considerarsi sufficiente la qualificazione data alle stesse dalle parti: sarà solo il giudice a deciderne la natura e, in assenza di statuizione giudiziale, l'INPS sarà legittimato a procedere con la pretesa contributiva.

Rapporto di lavoro subordinato per il finto consulente

In merito alla natura del rapporto lavorativo, la Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza della subordinazione nell'ipotesi di un consulente sorpreso dagli ispettori INPS a gestire le attività aziendali nella sede dell'impresa, risultando di fatto un vero è proprio dirigente alle dipendenze dell'azienda stessa. Il contratto concluso tra le parti è da considerarsi in frode alla legge, in quanto stipulato al solo scopo di evitare il pagamento dei contributi previdenziali da lavoro subordinato.

Inoltre, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9196 del 23 aprile 2014, ha precisato che il finto consulente è senz'altro un dipendente del datore di lavoro, dal momento che risulta presente quotidianamente in azienda e le sue stesse dichiarazioni rese agli ispettori ("non ho superiori") assumono valore confessorio rispetto all'esercizio di funzioni dirigenziali e non escludono l'assoggettamento al potere direttivo del datore.