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31/07/2014 -Chiarimenti TASI in relazione alla maggiorazione dello 0,8 per mille: Circolare DF

Chiarimenti TASI in relazione alla maggiorazione dello 0,8 per mille: Circolare DF

Con Circolare 29 luglio 2014, n. 2, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito dei chiarimenti in materia di TASI in relazione all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille prevista per il 2014.

Come ricordato nel documento, il comma 677, art. 1, Legge n. 147/2013, prevede due limiti di aliquote per la TASI:

  • la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (10,6 per mille ed altre minori aliquote, 6 per mille per l'abitazione principale);
  • l'aliquota massima TASI per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille.
Se il Comune vuole utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei limiti si possono verificare le seguenti ipotesi:
  • se viene utilizzata tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite:
    • la somma tra IMU e TASI sarà pari all'11,4 per mille (10,6 + 0,8) per gli altri immobili e 6,8 per mille (6 + 0,8) per l'abitazione principale;
    • l'aliquota TASI non potrà essere superiore al 2,5 per mille;
  • se viene utilizzata tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite:
    • l'aliquota TASI sarà pari al 3,3 per mille;
    • la somma IMU e TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille per l'abitazione principale.
Se il Comune vuole distribuire la maggiorazione tra i due limiti aumentandoli entrambi, ad esempio, dello 0,4 per mille:
  • il primo limite sarà pari all'11 per mille per gli altri immobili e 6,4 per mille per l'abitazione principale;
  • il secondo limite sarà al 2,9 per mille.

 

La sproporzione tra beni e redditi dichiarati si determina tenendo conto dei proventi dell'evasione

Con Sentenza 29 luglio 2014, n. 33451, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora scatti la confisca a seguito della sproporzione tra beni posseduti e redditi dichiarati, quest'ultima deve essere calcolata tenendo conto anche dei proventi derivanti dall'evasione fiscale.

Infatti, i Giudici, ai sensi dell'art. 2-ter, L. n. 575/1965 (ora abrogato e sostituito dall'art. 24, D.Lgs. n. 159/2011), hanno affermato che "per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale".

 

Lavorare durante la malattia può configurare il reato di truffa aggravata

Il lavoratore che durante un periodo di malattia presta attività lavorativa presso terzi può essere condannato per truffa aggravata: solo l'accertamento del fatto che tale attività lavorativa non ha causato ritardi nella guarigione può esonerare il dipendente dal reato penale. Lo afferma la Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 33743 pubblicata il 30 luglio 2014.

La Corte, accogliendo il ricorso dell'azienda, annulla la sentenza di assoluzione del lavoratore, sostenendo che la sentenza di non luogo a procedere può essere pronunciata non tanto solo se l'imputato è dichiarato innocente, ma solo se non esiste possibilità che gli elementi raccolti in giudizio portino a diversa soluzione. Nel caso in specie, invece, i giudici della Corte suprema hanno ritenuto che gli elementi raccolti, cioè la prova che il lavoratore aveva prestato attività presso terzi, non fossero stati sufficientemente valutati e ha pertanto rinviato la causa al giudice dell'udienza preliminare.

 

Ufficializzata con un comunicato stampa del MEF la proroga al 19 settembre del Mod. 770/2014

Sul sito www.mef.gov.it, nella sezione ufficio stampa - comunicati 2014, è stato pubblicato il comunicato n. 188 datato 30 luglio 2014, con il quale viene ufficializzato lo slittamento dal 31 luglio al 19 settembre 2014 del termine per la presentazione del Mod. 770/2014 e, conseguentemente, per sanare, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, eventuali omissioni o ritardi nel versamento di ritenute relative al periodo d'imposta 2013.

Il comunicato specifica che la proroga è prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, di imminente emanazione.

 

Assunzione lavoratori detenuti e internati: in arrivo gli sgravi fiscali e contributivi

Con comunicato stampa del 30 luglio 2014 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia viene resa nota la firma da parte del Guardasigilli Andrea Orlando, di concerto con i Ministri dell'Economia e del Lavoro, di un decreto ministeriale che stanzia le risorse (più di venti milioni di euro per il 2013 e 10 dal 2014) da destinare agli sgravi fiscali e contributivi per le imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti e internati.

Il credito di imposta mensile concesso alle imprese per ogni detenuto e internato assunto è di 700 euro per il 2013 e 520 euro dal 2014 fino all'adozione di un nuovo regolamento; per i lavoratori semiliberi gli sgravi previsti sono di 350 euro per il 2013 e 300 euro dal 2014.

Gli stessi sgravi fiscali sono previsti per le imprese che svolgono attività di formazione a detenuti o internati finalizzata alla loro immediata assunzione o all'impiego professionale in attività lavorative gestite dall'Amministrazione penitenziaria.

Quanto agli sgravi contributivi, le aliquote complessive dovute per la retribuzione corrisposta a lavoratori detenuti vengono ridotte nella misura del 95% fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.

 

Jobs Act: pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 18 del 30 luglio 2014, fornisce, al personale ispettivo, i primi chiarimenti in merito al DL n. 34/2014, convertito dalla Legge n. 78/2014 (c.d. Jobs Act) che ha introdotto importanti novità in materia di contratti a termine, somministrazione e contratti di apprendistato.

In particolare, il Ministero pone l'attenzione ai limiti quantitativi per l'assunzione di personale a tempo determinato, all'applicazione del regime sanzionatorio e alla disciplina della proroga. In tema di apprendistato, il Ministero fornisce indicazioni operative in merito alla forma scritta del Piano Formativo Individuale, alla nuova clausola di stabilizzazione legale, all'obbligo, in capo alle Regioni di comunicare al datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato professionalizzante le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica.

Non è responsabile il Presidente del Cda per l'incidente occorso al lavoratore

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l'insussistenza della responsabilità penale per violazione delle norme antinfortunistiche nei confronti del Presidente del consiglio di amministrazione della società per il sinistro all'operaio, caduto dalla scala utilizzata in modo contrario alle prescrizioni della casa produttrice.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 33417 del 29 luglio 2014, ha chiarito che il rappresentante della grande impresa va assolto perché il fatto non sussiste, in quanto è da ritenersi che l'obbligo di vigilanza spetta al caporeparto, laddove la verifica sul corretto utilizzo dell'attrezzatura non richiede particolari poteri organizzativi o impegni di spesa.