L'inquilino che non se ne va, non impedisce la decadenza dal beneficio prima casa |
Con Sentenza 11 giugno 2014, n. 13177, la Corte di Cassazione, ha stabilito che non sussiste causa di forza maggiore, che impedisce la decadenza beneficio prima casa, nel caso in cui al momento della compravendita dell'immobile sia già stato intimato lo sfratto per finita locazione all'inquilino. In particolare, nel caso di specie, infatti, non sussiste causa di forza maggiore (imprevedibilità e inevitabilità) in quanto il contribuente al momento del rogito era al corrente che lo sfratto per finita locazione era stato intimato per un termine posteriore ai 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza ai fini delle agevolazioni prima casa. |
Possibile recuperare il credito IVA per l'impresa fallita: Cassazione |
Con Ordinanza 1 luglio 2014, n. 14981, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'impresa fallita ha la possibilità di ottenere il rimborso IVA. In particolare, la Corte di Cassazione ha spiegato che l'art. 30, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui i contribuenti, che non hanno posto in essere operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non hanno diritto al rimborso IVA, ma devono obbligatoriamente portare il credito in detrazione nell'anno successivo, interessa esclusivamente le imprese in piena attività. Pertanto, secondo i Giudici le imprese che hanno cessato l'attività o sono fallite possono "ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili." |
Niente licenziamento per l'assenza dal lavoro dopo il diniego del datore alla richiesta di congedo parentale |
In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo adottato nei confronti del dipendente che, dopo il diniego alla domanda del congedo parentale, non ha ottenuto dal datore di lavoro alcuna risposta alla sua immediata successiva richiesta di un riferimento motivato riguardo la limitazione di un suo diritto. Infatti, il recesso del datore non può essere basato sulla ritenuta arbitrarietà dell'assenza del lavoratore se la stessa è giustificata da certificati medici; di conseguenza, il dipendente dev'essere reintegrato. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 15078 del 2 luglio 2014, ha chiarito, inoltre, che il datore non può invocare, a giustificazione del licenziamento, il mancato rispetto della circolare INPS da poco emanata, la quale non può mettere in discussione il diritto al congedo, ma incidere eventualmente sulla retribuzione del lavoratore. |