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05/10/2016 - Esenzione dal bollo sui certificati rilasciati ai fini del risarcimento dei danni di guerra

Esenzione dal bollo sui certificati rilasciati ai fini del risarcimento dei danni di guerra

Con Risoluzione 4 ottobre 2016, n. 88, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati per i fini di cui alla legge slovena sulla riparazione dei torti.
In particolare, il documento di prassi ritiene che l'esenzione di cui all'art. 12, L. n. 593/1981 si applichi anche ai documenti rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere l'indennizzo per danni di guerra secondo la normativa slovena.
L'Agenzia inoltre osserva che la disposizione in oggetto deve essere interpretata mediante un criterio sostanziale che tenga conto di tutti i provvedimenti emanati dopo la fine della seconda guerra mondiale che forniscono un sollievo patrimoniale ai cittadini che hanno subito danni durante la guerra.


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Agevolazioni fiscali anche se le aree da destinare ai PEEP non sono state espropriate: Risoluzione

Con Risoluzione 4 ottobre 2016, n. 87, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione prevista dall'art. 32, D.P.R. n. 601/1973 nel caso di cessione a titolo oneroso di aree ai comuni per l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare (c.d. PEEP).
In particolare, è stato precisato che, nonostante le aree in esame non siano state acquisite dal Comune previa procedura di espropriazione, sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui al sopracitato art. 32, D.P.R. n. 601/1973, con cui è previsto che i soggetti attuatori dei PEEP:
  • scontino l'imposta di registro in misura fissa;
  • siano esenti dalle imposte ipotecaria e catastale.


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Risarcimento sempre commisurato al tempo trascorso tra licenziamento e reintegra

Con la Sentenza n. 19774 pubblicata il 4 ottobre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla quantificazione dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore prima ingiustamente licenziato e poi reintegrato.
In particolare la Suprema Corte ha stabilito che anche all'indomani della Riforma Fornero che ha stabilito un limite risarcitorio pari a 12 mensilità, detto indennizzo va commisurato:
  • sia al periodo intercorso tra licenziamento e reintegra,
  • sia all'eventuale retribuzione percepita nel frattempo in relazione ad altro rapporto di lavoro (aliunde perceptum).