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PREVENZIONE INCENDI – DPR 151 del 1 AGOSTO 2011

PREVENZIONE INCENDI – DPR 151 del 1 AGOSTO 2011
Riteniamo utile ricordare quanto previsto dal DPR 1 agosto 2011 n. 151 che ha definito il nuovo regolamento di prevenzione incendi.
Nella sostanza, rispetto alla normativa precedente, viene semplificato l’iter amministrativo, viene rivista la periodicità di rinnovo del CPI e viene aggiornato l’elenco della attività soggette rispetto a quello previsto dal DM 16/02/1982.
Elenchiamo alcune tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco che possono interessare i nostri associati:
- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita al dettaglio o all’ingrosso con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi;
- Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 mq;
- Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw
- Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico e privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta a al chiuso superiore a 200 mq
- Asili nido con oltre 30 persone presenti
- Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto
Le attività in oggetto vengono suddivise in tre categorie (A,B,C) a seconda del livello di rischio. Per le diverse tipologie varierà la regola tecnica e la complessità della pratica da istruire.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Assistenza Tecnica dell’Ascom (tel. 049.8209763-822)

 

Padova, 2 febbraio 2016