RAEE - RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: CAMBIANO I LIMITI
Novità per il RAEE. La Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013 - in vigore dal 4 settembre 2013) ha introdotto alcune novità in materia ambientale tra le quali la revisione dei limiti quantitativi di raggruppamento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Rispetto a quanto prevedeva il DM 65/2010 ora il “quantitativo complessivo” di 3.500 kg che il distributore deve rispettare prima del trasporto si riferisce ai singoli raggruppamenti di materiali: 1 (freddo e clima), 2 (altri grandi elettrodomestici bianchi), 3 (TV e monitor). Relativamente gruppi 4 (Information e technology, consumer electron ics e apparecchi di illuminazione) e 5 (sorgenti luminose) i 3.500 kg si riferiscono invece all’insieme di questi due raggruppamenti. E’ rimasto inalterato il limite temporale di 1 mese che i distributori devono rispettare per avviare la movimentazione dei RAEE. Fermo restando il divieto di trasportare più di 3.500 kg di RAEE la Legge 97/2013 ha anche eliminato il limite di portata dei mezzi di trasporto dei RAEE che prima dovevano avere portata non superiore a 3.500 kg e massa complessiva non superiore a 6.000 kg. Ricordiamo brevemente anche i principali obblighi dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
1.Ritiro gratuito dell’usato consegnato dai clienti a fronte dell’acquisto di un’apparecchiatura analoga (sistema “one to one”) e informativa destinata alla clientela;
2.Stoccaggio dei RAEE presso il punto vendita o altro luogo indicato dal rivenditore;
3.Trasporto dei RAEE ai centri di raccolta;
4.Iscrizione semplificata all’Albo gestori e tenuta della documentazione (schedario numerato che sostituisce il registro di carico-scarico, documento di trasporto che sostituisce il formulario). Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Assistenza Tecnica di Ascom Confcommercio Padova ai numeri 049.8209822-763.
Padova, 29 ottobre 2013