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SICUREZZA SUL LAVORO: ECCO TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE

IL RIEPILOGO DEI CORSI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO NECESSARI PER IL CORRETTO AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

La normativa inerente la Sicurezza sul Lavoro prevede diverse tipologie di corsi di formazione soggetti ad aggiornamento.  
Riteniamo utile riepilogare i principali corsi in modo che le aziende possano verificare la loro situazione.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): può essere il datore di lavoro previa frequenza all’apposito corso (della durata di 16 ore per le attività a basso rischio) che va aggiornato ogni 5 anni.
- ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO: devono essere nominati e frequentare un corso della durata di 12 ore con aggiornamento triennale.
- ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: devono essere nominati e frequentare un corso la cui durata dipende dal livello di rischio incendio (normalmente per le nostre attività si tratta di corsi a basso rischio di 4 ore oppure a medio rischio di 8 ore). Si consiglia di aggiornare la formazione con la stessa periodicità del primo soccorso (triennale)
- FORMAZIONE LAVORATORI-PREPOSTI-DIRIGENTI: tutti i lavoratori devono ricevere una formazione generale e specifica la cui durata dipende dalla classificazione ATECO della ditta e dalla mansione svolta. La formazione va aggiornata ogni 5 anni
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS). Nel caso in cui sia stato eletto internamente all’azienda, deve essere formato mediante un corso della durata di 32 ore. Per le attività con oltre 15 dipendenti è previsto un aggiornamento annuale
- FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (tra le quali rientrano anche i carrelli elevatori). La durata del corso di formazione dipende dalla tipologia di attrezzatura e il corso di aggiornamento ha periodicità  quinquennale con durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici.
Ricordiamo infine che ogni mancato adempimento è pesantemente sanzionato sia a livello penale che amministrativo.
Ad esempio la mancata redazione del DVR prevede una sanzione da 2.500 a 6.400 €; la mancata formazione dei lavoratori da 1.200 a 5.200 €; la mancata nomina del medico competente da 1.500 a 6.000 €, ecc.
Per informazioni sulla programmazione dei corsi, è possibile contattare l’Ufficio Formazione ai n. 049/8209826 – 049/8209704 oppure consultare il sito link http://www.formazionepadova.com/ dove selezionando il corso e compilando il format con i dati anagrafici,  si può procedere direttamente all’iscrizione.

Padova 13 settembre 2017