Cedolare secca sugli affitti
Il decreto sul federalismo introduce una imposta sostitutiva (cosiddetta cedolare secca) sugli affitti come regime alternativo e facoltativo per il quale, cioè, il proprietario può optare invece delle ordinarie modalità di tassazione Irpef.
Il nuovo sistema decorre dall’anno 2011 per le locazioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (locate congiuntamente). Chi sceglie di pagare la cedolare non dovrà più versare l'imposta di registro (2% sul canone, per metà a carico del proprietario), l'imposta di bollo (15 euro) e l'addizionale comunale e regionale e dovrà darne comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata. Per l’aliquota si dovrà distinguere tra canoni liberi, assoggetti ad aliquota del 21% e canoni concordati ex legge 431/1998, sottoposti ad aliquota del 19%.
L'opzione per la cedolare secca da parte dei contribuenti sospende, inoltre, la facoltà del locatore di richiedere l'aggiornamento del canone (compresa la variazione Istat).
Con l'introduzione del comma 7 dell’articolo 3, il reddito assoggettato a cedolare secca assume, inoltre, una particolare rilevanza ai fini:
- della determinazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- del possesso dei requisiti reddituali per la determinazione di deduzioni, detrazioni, o benefici di qualsiasi titolo anche non tributari.
Fermo restando che la cedolare facoltativa non si può applicare alle abitazioni locate nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni o da enti non commerciali, è previsto un pesante regime sanzionatorio sia per le omissioni dichiarative sia nella circostanza in cui per i contratti di locazione non vengono osservate le prescritte formalità.
Nel caso di contratti mai registrati, una norma di chiusura consente ai contribuenti di “mettersi in regola” registrandoli entro 60 gg. dall'entrata in vigore del decreto.
E’ evidente che per tutti i proprietari l’eventuale scelta per la nuova tassazione sugli affitti va fatta solo dopo una verifica personalizzata con il proprio consulente.
Nuove procedure per operazioni intracomunitarie.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010 dispone che tutti i soggetti dotati di P. IVA che intendono acquistare/vendere beni o servizi da/a soggetti IVA ubicati nei paesi UE, devono preventivamente richiedere un’autorizzazione all’Agenzia delle entrate (almeno 30 gg prima) che provvederà ad iscriverli in un apposito elenco (elenco Vies).
Qualora intendiate effettuare in futuro operazioni intracomunitarie i nostri uffici sono a vostra disposizione per la redazione e la presentazione dell’istanza.
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva
Le fatture emesse e/o ricevute di importo imponibile pari o superiore a 3.000,00 devono essere comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate con cadenza annuale. Tale obbligo decorre dall’01/01/2011.
Nel caso in cui vi siano singole operazioni tra loro correlate, ciascuna di importo inferiore ai 3.000,00 €, ma la cui somma sia pari o superiore a 3.000,00, la comunicazione sarà comunque dovuta (es: pagamento di locazioni, provvigioni, leasing, forniture periodiche).
Anche gli scontrini di importo pari o superiore a 3.600,00 € andranno comunicati. In tal caso l’obbligo decorre dal 01/05/2011. Nel caso di scontrini, oltre alla data di emissione, si deve comunicare il codice fiscale del cliente.(Si consiglia pertanto di far copia del tesserino riportante il codice fiscale). Per la registrazione contabile, oltre ai consueti documenti, andrà consegnata anche copia degli scontrini di importo superiore a 3.600,00 € allegando il codice fiscale del cliente o, in alternativa, un apposito modulo che troverete presso i nostri uffici e che consegnerete debitamente compilato.
Per l’anno 2010 tale comunicazione riguarderà solo fatture di importo complessivo pari o superiore a 25.000,00 €.
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Dal 01 gennaio 2011 è vietata la compensazione di crediti di imposta in presenza di debiti erariali scaduti superiori a 1.500,00 euro.