NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO E RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Si informa che è stato prorogato al 15 ottobre 2014 il termine previsto dal D.M. 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" che prevede l’adozione del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione (estiva e invernale) e del rapporto di efficienza energetica.
E’ importante sottolineare che tra le novità è quindi previsto l’obbligo del libretto anche per gli impianti di condizionamento estivo e il loro assoggettamento al rapporto di efficienza energetica nel caso in cui superino una determinata potenza.
NUOVO MODELLO PER IL LIBRETTO IMPIANTI (in sostituzione degli esistenti libretto di impianto e libretto di centrale).
L’art. 1 prevede che gli impianti termici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria devono essere muniti, a partire dal 15 ottobre 2014, di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" indipendentemente dalla potenza termica degli impianti.
Il Libretto dovrà essere conforme al modello riportato all’allegato I del decreto e può essere scaricato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economicowww.sviluppoeconomico.gov.it.
Tale libretto sostituirà i già esistenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui al D.P.R. n. 412/1993 e DM 17 marzo 2003 che dovranno essere comunque conservati per gli impianti attualmente in servizio e allegati al nuovo libretto.
Si ricorda che il responsabile dell’impianto termico è: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
MODELLO DI RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA
L’articolo 2 prevede inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.
La periodicità dei controlli di efficienza energetica è variabile in funzione della potenzialità dell’impianto: per esempio per impianti di climatizzazione estiva con potenzialità compresa tra i 12 e i 100 kw la periodicità è quadriennale.
CONTROLLI E SANZIONI
La normativa prevede ispezioni a campione da parte degli enti locali sugli impianti di climatizzazione invernale con potenza superiore ai 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva con potenza superiore ai 12 kw.
Le sanzioni per omesso controllo e manutenzione sono quelle stabilite dai commi 5 e 6 dell’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005 che prevedono un’ammenda da 500,00 a 3.000,00 € per il proprietario/conduttore e tra 1.000,00 € a 6.000,00 € per il manutentore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assistenza Tecnica dell'Ascom di Padova (tel. 049 8209763-822)
Padova, 31 luglio 2014