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ALLERGENI NEI CIBI: ECCO COME COMUNICARE

ALLERGENI PRESENTI NEI CIBI: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE AI CONSUMATORI 
Il Ministero della salute, con la nota del 6 febbraio 2015, ha fornito alcune indicazioni in merito alle modalità di comunicazione al consumatore delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze.
L’articolo 44 del regolamento n. 1169/2011 prevede che, in caso di fornitura di alimenti non preimballati, e quindi per gli alimenti somministrati, salvo diversa previsione da parte degli Stati membri (attualmente non emanata dallo Stato italiano), debbano essere fornite al consumatore indicazioni in merito alla presenza negli alimenti dei cosiddetti allergeni. Le informazioni sulla presenza o meno degli allergeni devono essere date ai consumatori in forma scritta.
Confcommercio ha rappresentato formalmente al Ministero dello sviluppo economico le difficoltà connesse a tale adempimento, proponendo che l’obbligo di cui trattasi possa essere assolto mediante una comunicazione scritta (da riportare nel menu o in un apposito cartello), che fornisca al cliente un’informativa di carattere generale e lo inviti a rivolgersi direttamente al personale al fine di ricevere ulteriori informazioni specifiche.
La bozza di decreto predisposta dal Ministero dello sviluppo economico contempla la modalità suggerita da Confcommercio, prevedendo nel contempo che le informazioni specifiche risultino in una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il cliente.
Il Ministero della Salute, nella nota in oggetto, accogliendo le nostre richieste, ritiene che l’obbligo di cui all’art. 44, paragrafo 2, del regolamento UE possa considerarsi assolto anche nei seguenti casi:
- Quando l’operatore si limita ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio”;
- Quando l’operatore riporta per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita su richiesta, dal personale di servizio”.
In ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, è comunque necessario che le informazioni sugli allergeni presenti negli alimenti risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.
Il Ministero precisa inoltre che la scelta circa le modalità da utilizzare per rendere edotto il consumatore è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale.
L’operatore, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per adempiere all’obbligo di cui sopra, dovrà inoltre essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune. Ciò potrà avvenire, ad esempio, evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste nel regolamento UE e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre modalità che garantiscano comunque l’informativa corretta al consumatore.

 

Comunicazione allergeni

Cartello per allergeni in 4 lingue

Elenco sostanze allergeniche


Padova 18 febbraio 2015