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COMUNICARE LE DIMISSIONI: COSA CAMBIA

COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI DAL LAVORO: DAL 12 MARZO CAMBIA TUTTO
Con nota n. 12 del 4 marzo il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diffuso la circolare per fare il punto sulla nuova procedura relativa alle dimissioni.
Il documento fornisce indicazioni sulle modalità di comunicazione da parte dei lavoratori che, d’ora in poi, andrà effettuata esclusivamente in via telematica utilizzando i moduli presenti sul sito internet del Ministero del Lavoro.
L’intervento arriva a pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole che modificano radicalmente quelle fissate dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) e che, paradossalmente, rischiano di far rimpiangere le precedenti procedure.
Infatti, nonostante la finalità delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 151 del 2015 fossero quelle di semplificare le regole esistenti, in realtà si traducono in una complicazione sia per i lavoratori che per i datori di lavoro oltre a introdurre nuovi costi e soprattutto rischi di contenzioso.
Sotto il profilo operativo, il lavoratore che intende cessare il rapporto nelle ipotesi previste ha l’onere, a pena di inefficacia, di utilizzare la procedura telematica presente nel “sistema informatico SMV” che si può recuperare nel sito www.lavoro.gov.it.

La procedura permette così di trasmettere al datore di lavoro le proprie dimissioni ed alla Direzione territoriale del Lavoro di competenza. Operativamente il lavoratore trasmetterà direttamente il modulo, dopo essere entrato in possesso del PIN INPS per l’accesso ai servizi telematici dell’istituto, che gli consentirà di registrarsi al sito cliclavoro.gov.it, per creare un’utenza e ricevere user e password di accesso al portale lavoro.gov.it e quindi al “sistema informatico SMV”. Arrivato a questo punto, potrà compilare ed inviare il modulo e di conseguenza la sua richiesta di dimissioni.

In alternativa potrà avvalersi della procedura assistita, che consiste nella richiesta di assistenza da parte dei soggetti abilitati, che sono esclusivamente privati non essendo infatti prevista la possibilità, come invece era consentito dalla procedura precedente, di effettuare la stessa procedura da parte della pubblica amministrazione (DTL, Centri per l’impiego). In particolare, sono abilitati patronati di espressione associativa, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

 

Padova, 10 marzo 2016