
ANCHE I PADRI COMMERCIANTI E ARTIGIANI POSSONO AVERE L’INDENNITA’ DI MATERNITA’.
IL PRESIDENTE DELL’ASCOM, PATRIZIO BERTIN: “FINALMENTE UN PROVVEDIMENTO DI BUON SENSO”
Sono sempre stati i “paria” del sistema previdenziale. Pensioni basse e prestazioni limitate hanno da sempre accompagnato i lavoratori autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli e pescatori. Il motivo? “Perché – hanno sempre sostenuto i loro detrattori – hanno sempre pagato poco”.
“Magari poteva essere vero nei decenni passati – commentano all’Ascom – ma è un pezzo che non è più così”.
Ed in qualche modo, a “certificare” che i tempi sono cambiati e che anche gli “autonomi” possono godere di certe indennità, arriva la novità che commercianti, artigiani, ecc., possono presentare la domanda per chiedere l’indennità di paternità al posto della madre e che le lavoratrici autonome possono beneficiare della maternità estesa a cinque mesi, invece di tre, in caso di adozione e affidamento.
E’ l’effetto di una circolare dell’Inps che ha fornito le indicazioni per beneficiare delle misure di welfare introdotte con un decreto di attuazione del Jobs act e in vigore dal 25 giugno dell’anno scorso.
Questi lavoratori possono finalmente chiedere l’indennità di paternità a fronte della morte o grave infermità della madre, oppure abbandono del figlio da parte della stessa o, ancora, affidamento esclusivo del figlio al padre. In questi casi l’interessato può beneficiare dell’indennità a partire dal giorno in cui si verifica l’evento fino al termine previsto dei tre mesi successivi al parto riconosciuti alla madre (se quest’ultima svolge un lavoro dipendente si aggiungono anche gli eventuali giorni non utilizzati nei due mesi precedenti il parto).
Le domande, anche per gli eventi che si sono già verificati, vanno presentate entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile ed, almeno in parte, è possibile chiedere l’indennità anche per gli eventi che si sono verificati prima del 25 giugno 2015, ma il cui periodo indennizzabile si è protratto oltre tale data.
Ma c’è di più. L’Inps ha recepito anche l’altra novità in vigore dal 25 giugno dell’anno scorso: in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale le lavoratici autonome hanno diritto a un’indennità di 5 mesi, a prescindere dall’età del bambino minorenne. In precedenza l’indennità durava 3 mesi e poteva essere chiesta se il bambino non aveva più di 6 anni o 18 in caso di adozione internazionale. Questa indennità può essere erogata anche al padre, se si presentano le stesse condizioni di indisponibilità della madre già indicate per la maternità.
“Credo che si tratti di un provvedimento di buon senso – commenta il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin – che finalmente trova piena legittimità e pone fine ad una disparità che per troppo tempo ha caratterizzato la figura del lavoratore autonomo, a torto considerato “benestante a prescindere” quando invece sono note le difficoltà che incontrano tanti piccoli commercianti ed artigiani, donne e uomini, magari anche giovani, approdati al lavoro autonomo più per necessità che per virtù ed ingiustamente penalizzati da una distinzione che ora finalmente va in archivio”.
Ovviamente l’Ascom, anche per tramite del suo patronato Enasco, è disponibile oltre che per dare le informazioni necessarie, anche per istruire le eventuali pratiche.
Padova 18 luglio 2016
