NTRO IL 28 FEBBRAIO VA COMUNICATA ALLA BANCA LA PROPRIA SCELTA
Una settimana. Poi, se la vostra banca non avrà ricevuto la vostra espressa volontà in ordine al conteggio degli interessi, potrebbero sorgere dei problemi. Gravi.
Tutto nasce dalla norma che, dallo scorso 1° ottobre, ha introdotto delle novità normative riguardanti il calcolo degli interessi, prevedendo che, nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, "gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora".
Detta così sembrerebbe solo una cosa buona visto che ne deriva che gli interessi sul conto corrente adesso vengono sempre conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, soprattutto, gli interessi debitori, nel caso di aperture di credito in conto corrente e di sconfinamenti rispetto al fido accordato o su conti non affidati, vengono conteggiati separatamente dal capitale.
Quest’ultima prescrizione serve a impedire il fenomeno dell'anatocismo, ossia della capitalizzazione degli interessi sulla somma del capitale e degli interessi dell’anno precedente.
“Una volta calcolati secondo queste regole – spiegano negli uffici di Fidi Impresa&Turismo Veneto, il confidi del sistema regionale di Confcommercio e dunque dell’Ascom - gli interessi maturati e comunicati alla ditta almeno 30 giorni prima della data di addebito, diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello di riferimento”.
E qui cominciano i problemi. D’altra parte, quando mai il sistema bancario non ha “convertito” una propria difficoltà in opportunità?
Nelle specifico, una volta che gli interessi diventano esigibili si presentano tre scenari.
Il primo: se il cliente li paga, tutto si chiude e gli interessi relativi al nuovo anno continueranno ad essere calcolati sul solo capitale.
Secondo scenario: se il cliente, con un’apposita dichiarazione che va sottoscritta e consegnata entro il prossimo 28 febbraio, ne ha autorizzato l’addebito in conto, si trasformano in capitale e, quindi, da quel momento, concorreranno al calcolo dei nuovi interessi.
Terza possibilità: se il cliente non li paga e non ne autorizza l’addebito in conto, si configura il caso dell’inadempimento contrattuale e, pertanto, vengono conteggiati gli ulteriori interessi di mora. Ma, purtroppo, c’è molto di più: questa separata appostazione degli interessi determina, inoltre, la segnalazione dello sconfinamento in Centrale dei Rischi, con conseguenti ricadute negative sul calcolo del rating e, quindi, sull'accesso al credito e sulla determinazione delle condizioni bancarie.
“Una penalizzazione inaccettabile – commenta il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin – soprattutto nei riguardi delle piccole imprese che, notoriamente, non dispongono di risorse proprie per far fronte ai mille obblighi che ogni giorno pendono come una spada di Damocle sul loro lavoro. Rischiare di diventare un “cattivo pagatore” solo perché non si è provveduto a recepire prontamente un difforme modo di calcolare gli interessi (che poi nasce da un tentativo di agevolare gli stessi piccoli imprenditori) è una pugnalata alle spalle di chi, con fatica, cerca di rimettere in sesto un sistema economico che ha fatto i conti con otto anni di crisi, l’equivalente delle due guerre mondiali”.
Il problema però resta ed anzi, visto che al peggio non c’è mai fine, un’ulteriore conseguenza, derivante da questo nuovo metodo di addebito degli interessi debitori, è rappresentata dal cumularsi degli interessi trimestrali che determina la necessità di riservare un sufficiente margine di disponibilità in conto corrente o di attuare una qualche forma di accantonamento per non trovarsi a dover procurare una somma importante in breve tempo.
In ogni caso, non bisogna sottovalutare la scadenza del 28 febbraio. Per questo gli uffici di Fidi Impresa&Turismo Veneto sono a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento e di informazione.
“Oltre che – chiosano negli uffici dell’Ascom - per verificare eventuali forme alternative al fido di conto corrente”.
Padova, 21 febbraio 2017