ADDITIVI ALIMENTARI PER LE PREPARAZIONI A BASE DI CARNE. LE NORME PER LA CORRETTA INDICAZIONE IN ETICHETTA.
Arrivano numerose richieste di chiarificazione in merito alla corretta indicazione degli additivi alimentari in etichetta per quanto riguarda le preparazioni a base di carne.
Un chiarimento efficace arriva dal dettato del Reg. UE 1169/2011 e del Reg. CE 1924/2006, laddove prevedono che, a tutela della buona fede del consumatore, le dichiarazioni utilizzate per la pubblicità e l’etichettatura degli alimenti siano veritiere e fondate su prove scientifiche riconosciute relativamente alle indicazioni nutrizionali e sulla salute. In particolare, per quanto riguarda le “preparazioni a base di carne” e in particolare facendo riferimento agli additivi, il Reg. CE 1333/2008 e successive modifiche contiene l’elenco degli additivi autorizzati per le preparazioni di carni, con le specifiche condizioni di utilizzo. Quindi tutti gli ingredienti presenti all’interno del prodotto devono essere specificati chiaramente in etichetta, anche quando si tratta di fibre vegetali e di estratti vegetali, di cui vanno chiariti anche i vegetali da cui provengono, badando altresì a pubblicare informazioni che possano indurre in errore il consumatore, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive. Non è consentito utilizzare la dicitura “senza additivi” nelle etichette che accompagnano i prodotti carnei.
PADOVA 18 SETTEMBRE 2017