Ricordiamo che dal 1° gennaio 2018 i sacchetti ultraleggeri utilizzati come “sportine” per gli alimenti sfusi, ad esempio quelle utilizzate nei reparti ortofrutta, quelle che contengono gli incarti con la carne e il pesce, quelle bucate per il pane, devono essere di materiale biodegradabile e compostabile. Gli stessi sacchetti dovranno essere ceduti a pagamento e il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare nello scontrino fiscale. Le sanzioni, in caso di violazione di queste norme vanno da 2.500 a 25.000 euro.
Dal 1 gennaio 2018, quindi, tutte le buste: devono essere biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 40%. Devono essere distribuite esclusivamente a pagamento, quindi con costi totalmente a carico dei consumatori finali, che si troveranno la voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello scontrino della spesa. Per completezza di informazione riportiamo in forma schematica il quadro generale della norma relativa alle diverse tipologie di sacchetti di plastica, che riguardano anche i prodotti non alimentari.
(Qui è scaricabile il cartello con la nota informativa relativa)
LE NORME IN VIGORE SULLE BORSETTE PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI
In base al D.L 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 123/2017 possono liberamente circolare, con il divieto di cessione a titolo gratuito (tanto che il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto dei prodotti alimentari e non, trasportati per il loro tramite) 4 diversi tipi di borsette per il trasporto:
1) LE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO di spessore inferiore a 15 micron: quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura (spesso in uso nei supermercati accanto ai banchi di ortofrutta). Tali tipi di borse (si tratta della novità principale del Decreto 91/2017) sono oggetto di progressiva riduzione della commercializzazione: dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1° gennaio 2020 ed al 60% dal 1° gennaio 2021.
2) LE BORSE DI PLASTICA BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002.ATTENZIONE: biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Quindi un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta.I bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432” (es. “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”). Invece, scritte quali “biodegradabile” (senza il termine “compostabile”) o “rispetta la normativa UNI EN 14855” non offrono garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma di riferimento, che è esclusivamente la UNI EN 13432:2002.
3) LE BORSE DI PLASTICA RIUTILIZZABILI CON MANIGLIA ESTERNA a condizione rispondano a queste caratteristiche:• con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;• con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari
4) LE BORSE DI PLASTICA RIUTILIZZABILI CON MANIGLIA INTERNA a condizione rispondano a queste caratteristiche:• con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;• con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
E’ necessario per tutti gli operatori del commercio interessati, in virtù anche della complessità della norma, prestare la massima attenzione in fase di acquisto o riassortimento dei sacchetti per il proprio negozio.
Raccomandiamo, soprattutto, di ottenere dai fornitori la garanzia (meglio se scritta) che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.
Per ogni altro chiarimento, gli uffici sono a disposizione degli associati, anche telefonicamente ai numeri:
049 8209825, 049 8209828, 049 8209762, 049 8209777
1 gennaio 2018