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ASCOM: I CONTRATTI DI LAVORO DEVONO ESSERE APPLICATI "IN TOTO"


I CONTRATTI DEVONO ESSERE APPLICATI IN TOTO.

UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA CONDANNA UNA NOTA AZIENDA A VERSARE IL CONTRIBUTO PER IL FONDO EST ANCHE SE NON  ISCRITTA A CONFCOMMERCIO.
IL PRESIDENTE DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO DI PADOVA, PATRIZIO BERTIN: “LA GDO SENZA CONTRATTO USA IL NOSTRO VECCHIO IN MODO ALQUANTO “NAIF” E CONTINUA AD INSISTERE SULLE APERTURE FESTIVE”

Se applichi un determinato contratto, devi applicarlo in toto.
Interpretazioni, per così dire “più favorevoli” (all’impresa), non sono accettabili.
Lo ha stabilito il Tribunale di Verona che nei giorni scorsi si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni lavoratori di una nota azienda della ristorazione collettiva che applica il contratto di Confcommercio ma non essendo iscritta all’organizzazione asseriva di non dover contribuire ad uno degli istituti previsti dal contratto stesso, ovvero quel Fondo Est che eroga alcune prestazioni nell’ambito del welfare per i dipendenti.
Il giudice, invece, ha espresso un giudizio esattamente all’opposto e ha condannato l’impresa a versare i contributi omessi sancendo, peraltro, il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno per i mancati rimborsi delle prestazioni sanitarie effettuate nel periodo di omissione.
“Quello che il Tribunale di Verona ha confermato pienamente – commenta il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin – è il diritto da parte dei dipendenti ad ottenere quanto previsto dal contratto in quanto anche il Fondo Est fa parte degli obblighi economici del Ccnl, al pari del salario. Detto in altri termini: quanto è contenuto nel contratto del Turismo (e nel contratto del Terziario) costituisce un obbligo inderogabile che però più di qualcuno ha ritenuto di poter by-passare realizzando, nella sostanza, una sorta di concorrenza sleale nei confronti delle imprese associate a Confcommercio. Ora è chiaro che un siffatto comportamento non è possibile ed anzi che i dipendenti potranno ottenere i risarcimenti nel caso abbiano dovuto affrontare spese che potevano essere coperte dal Fondo Est”.
Insomma: il contributo aziendale per il Fondo è una parte dello stipendio che, in linea teorica, se non fosse attribuito al Fondo stesso andrebbe liquidato in busta paga al dipendente.
“La sentenza del Tribunale di Verona – conclude Bertin – spero convinca quanti nella grande distribuzione organizzata, pur non sottoscrivendo alcun contratto (sono più di 2 anni che la GDO è scoperta su questo fronte), stanno applicando, per così dire “in modo creativo”, il vecchio contratto di Confcommercio, “saccheggiandone” le parti che ritengono li metta al riparo da rivalse dei dipendenti. Una pratica alquanto “naif” che la dice lunga su come la GDO sfrutti il lavoro di Confcommercio e sindacati dei lavoratori ma finisca sempre per avere il “braccino corto” e continui, anzi, ad insistere su quelle aperture nei giorni festivi che noi di Confcommercio chiediamo con forza siano limitate, in questo sostenuti, in Veneto, anche dall’assessore regionale Roberto Marcato”.

Padova 30 aprile 2018