RETRIBUZIONI IN CONTANTI: DAL 1° LUGLIO 2018 IL DIVIETO. CON QUALI SANZIONI?
Dal primo di luglio diventa operativo il divieto per le aziende di pagare la retribuzione in contanti a dipendenti, collaboratori e soci lavoratori di cooperativa, indipendentemente dalla tipologia e durata del rapporto di lavoro instaurato (Legge di Bilancio 2018 – artt. 911 e L. n. 205 27.12.2017).
Le uniche modalità di pagamento consentite saranno infatti il bonifico bancario o postale, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente, l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o gli strumenti di pagamento elettronico, al fine di ottenere una maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, nonché per contrastare il fenomeno dell’economia sommersa utilizzando modalità di pagamento tracciabili.
Tra le esclusioni all’obbligo normativo i rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.Il pagamento della retribuzione effettuato con l’utilizzo di denaro contante comporterà violazione alla disposizione in oggetto e l’emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
Un’ultima precisazione riguarda il valore della quietanza fornita dal lavoratore con la sottoscrizione della busta paga.
L’ultimo periodo del comma 912 evidenzia infatti come la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. La sottoscrizione della busta paga dimostra soltanto la sua regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell'effettivo pagamento è totalmente a carico del datore di lavoro.
Padova 20 giugno 2018