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CONAI: LA NUOVA CIRCOLARE SULL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE


CONAI: NUOVA CIRCOLARE SU APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Si informa che il Conai ha diffuso il 29 novembre u.s. una nuova circolare che integra e sostituisce la precedente del 25 giugno u.s. che era stata emanata a seguito di alcune modifiche apportate al Regolamento e allo Statuto consortile e riguardante l'applicazione del contributo ambientale Conai per i commercianti di imballaggi vuoti.
Nelle Linee Guida del Conai è definito "commerciante di imballaggi vuoti" l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti sul territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.
Le innovazioni entreranno a regime a partire dal 1° gennaio 2019.
Viene confermata la modifica della definizione di "prima cessione" che viene quindi intesa come il trasferimento, anche temporaneo, a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al 1° utilizzatore (diverso dal commerciante di imballaggi vuoti) e del materiale da imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati ad un autoproduttore. 
Esclusivamente ai fini dell'applicazione del contributo ambientale Conai (cac) il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato al produttore dell'imballaggio o all'importatore dell'imballaggio e il prelievo del contributo è stato spostato nel momento in cui l'imballaggio viene trasferito all'utilizzatore (inteso come il soggetto che acquista o riceve l'imballaggio per confezionare le proprie merci).
Procedura ordinaria
I commercianti di imballaggi vuoti sono pertanto tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per il produttore di imballaggi e l'importatore di imballaggi vuoti che sono destinati alla rivendita.
I commercianti di imballaggi vuoti devono quindi:
- rilasciare specifica attestazione di esenzione dal cac al fornitore cedente, attestazione che deve essere anche comunicata al Consorzio e nella quale dichiarano di assolvere agli stessi adempimenti previsti per il produttore o l'importatore, compreso quindi il versamento del cac;
- applicare il cac con le modalità relative alla prima cessione (nelle fatture di vendita) ai clienti utilizzatori, esplicitando il cac in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi; la dicitura  "contributo ambientale Conai assolto" dovrà essere riferita esclusivamente agli imballaggi pieni.
- dichiarare e versare periodicamente il cac al Conai sulle prime cessioni effettuate. 
Il cac è dovuto al Conai sempre dal soggetto (produttore o commerciante di imballaggi vuoti) che effettua la "prima cessione" nel territorio nazionale all'utilizzatore (che è diverso dal commerciante di imballaggi vuoti).
Procedura agevolata per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti
Ai fini dell'applicazione di tale procedura è considerato "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti il soggetto che nell'anno precedente ha gestito flussi di imballaggio fino a 150 tonnellate in termini di peso per ciascun materiale.
La procedura agevolata si applica anche alle aziende di nuova costituzione o che comunque iniziano l'attività di commercio di imballaggi vuoti.
Il piccolo commerciante di imballaggi vuoti che intende avvalersi della procedura agevolata, dovrà inviare a Conai una autocertificazione che attesti il suo status di "consorziato" e indichi specificatamente quali sono gli imballaggi per cui lo stesso intende continuare a pagare il cac al fornitore.
Qualora il piccolo commerciante di imballaggi vuoti che utilizza la procedura agevolata dovesse superare nel corso dell'anno il limite delle 150 tonnellate di imballaggi (per materiale), dovrà revocare la procedura agevolata ed assolvere direttamente agli obblighi relativi alla "prima cessione".
Il piccolo commerciante che opta per la procedura agevolata dovrà indicare  nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti la dicitura "corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto".
Per quanto riguarda il termine per l'individuazione dello status di "piccolo commerciante" al 31 dicembre di ciascun anno per poter usufruire della procedura agevolate, la nuova circolare stabilisce che qualora un commerciante di imballaggi vuoti non sia in grado di conoscere l'eventuale superamento del limite delle 150 tonnellate per ciascun materiale, potrà comunque per l'anno successivo adottare la procedura agevolata a condizione che:
- il limite delle 150 tonnellate non sia stato già superato al 30 settembre dell'anno precedente;
- provveda entro 90 giorni a revocare – se del caso – la procedura agevolata. 
L'azienda ha quindi a disposizione tre mesi di tempo, a partire dal 1° gennaio dell'anno considerato, per la verifica dei requisiti  per utilizzare la procedura agevolata o in caso contrario per revocarla.
Casi particolari (ad es. NEGOZI AL DETTAGLIO)
Con la nuova circolare è stata estesa la possibilità di usufruire della procedura agevolata (facoltativa) anche per specifiche categorie di operatori del commercio quali:
- le centrali di acquisto;
- i cash and carry;
- le reti commerciali che acquistano imballaggi vuoti per il rifornimento di negozi/affiliati/soci diretti o indiretti;
- i negozi al dettaglio che acquistano imballaggi vuoti (ad es. shoppers) per il confezionamento delle merci vendute al consumatore, anche se superano la soglia delle 150 tonnellate di imballaggi ceduti nell'anno precedente. dal 1° gennaio 2019. 
I soggetti sopra richiamati:
- continuano a pagare il Contributo ambientale Conai ai fornitori i quali lo addebitano in fattura nel momento in cui cedono gli imballaggi ai citati operatori
- devono riportare sulle fatture la dicitura: "Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto". Restano escluse da tale obbligo le vendite di imballaggi effettuate dai commercianti al dettaglio direttamente ai consumatori; 
- sono nel contempo esonerati dall'invio dell'autocertificazione una tantum al Conai.
Esclusivamente per tali tipologie di aziende operanti con le modalità sopra indicate, pertanto, nulla cambia in merito alla gestione del Contributo ambientale - rispetto alle regole già previste oggi - ad eccezione della nuova citata dicitura da inserire in fattura, in conseguenza delle avvenute modifiche di Statuto e Regolamento consortili.
Infine vengono fornite indicazioni in merito ai flussi di imballaggi trasferiti nel 2019, costituenti giacenze di magazzino al  31.12.2018 (per tutti i commercianti di imballaggi vuoti – piccoli e non) e sui trasferimenti di imballaggi vuoti (nuovi o usati, dopo la "prima cessione") tra meri utilizzatori, diversi dai commercianti di imballaggi vuoti.
I nuovi modelli saranno inoltre disponibili dal 1° gennaio 2019 sia sul servizio  "dichiarazioni on line" sia nella prossima Guida Conai 2019.
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Assistenza Tecnica di Ascom (049 8209763 - 822).

Padova 21 dicembre 2018