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30/01/2020 - Reti tra professionisti "pure": non ancora possibile la pubblicità

Reti tra professionisti "pure": non ancora possibile la pubblicità

Con Nota 28 gennaio 2020, protocollo n. 23331, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito al contratto di rete tra professionisti.
È stato precisato che al momento risulta possibile, ai fini pubblicitari, la sola iscrizione di contratti di rete misti (ossia tra "imprenditori professionali"), dotati di soggettività giuridica. Questa fattispecie, infatti, è iscrivibile in quanto è dotata di autonomia giuridica e non si fa riferimento alla posizione dei singoli imprenditori "retisti".
Ne deriva che le reti pure tra professionisti al momento possono essere costituite, ma non esiste una previsione che ne consente la pubblicità.
Il MISE chiarisce, inoltre, che nel caso di contratti di rete misti, se il professionista appare sotto forma di STP, ed è quindi iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della "natura formalmente imprenditoriale" del retista, con possibilità di costituzione di reti non soggette.

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È dipendente il collaboratore fisso pubblicista che svolge l’attività giornalistica in modo esclusivo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro del collaboratore fisso, iscritto all’elenco dei pubblicisti ma che svolge l’attività giornalistica in modo esclusivo, attraverso una collaborazione continuativa, con vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Con la Sentenza n. 1867 del 28 gennaio 2020, le Sezioni Unite hanno precisato che, ai fini del riconoscimento dello status di giornalista, non devono farsi distinzioni tra l’iscrizione nell’elenco dei professionisti, a cui il lavoratore non era iscritto, piuttosto che dei pubblicisti, essendo entrambe le figure iscritte all’albo dei giornalisti.

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INPS: comunicati i minimali per l’anno 2020

L’INPS, con la Circolare n. 9 del 29 gennaio 2020, comunica il limite di retribuzione giornaliera per l’anno 2020, aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
In particolare, il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all’anno 2020, risulta essere pari a 48,98 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 7,35 euro.

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L’ente che non adotta il modello 231 è responsabile dell’infortunio del lavoratore

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità amministrativa dell’ente a seguito dell’infortunio di un lavoratore interinale che lavorava per due.
Con la Sentenza n. 3731 del 29 gennaio 2020, la Suprema Corte ha precisato che il modello organizzativo e di gestione 231 (ex art. 6 D.Lgs 231/2001), che l’azienda aveva omesso di adottare, non può essere sostituito dal documento di valutazione del rischio (dvr).

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