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31/01/2020 - Brexit dal 1° febbraio 2020, ma effetti sospesi fino al 31/12: comunicato Agenzia Dogane

Brexit dal 1° febbraio 2020, ma effetti sospesi fino al 31/12: comunicato Agenzia Dogane

Come precisato con Comunicato dell’Agenzia delle Dogane 30 gennaio 2020, l’Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.
Il Regno Unito lascia pertanto l’Unione Europea a decorrere dal 1° febbraio. Tuttavia continua ad applicarne le regole doganali e fiscali, con riguardo ad IVA e accise, fino al 31 dicembre 2020.
Pertanto:

·         fino alla fine del 2020 rimangono in vigenza nel Regno Unito la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci;

·         a decorrere dal 1° gennaio 2021, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea. La circolazione delle merci tra Regno Unito ed Unione Europea verrà, dunque , considerata commercio con un Paese terzo.

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Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore: Decreto attuativo

Ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. n. 117/2017, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali da persone fisiche, enti e società sono alternativamente:

·         detraibili nel limite del 30% (35% per ODV), per un importo complessivo non superiore ad euro 30.000;

·         deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.


Con Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2020, n. 24, in attuazione dell’articolo sopra citato, sono:

·         individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dell’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

·         stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni libera li in natura.

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Attrezzature di lavoro: non sanzionabile penalmente il datore di lavoro senza adeguata formazione

Con Interpello n. 1 del 28 gennaio 2020, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito che non si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 87, comma 2, lettera c) del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/2008), al datore di lavoro che, senza un’adeguata formazione ed addestramento, utilizzi attrezzature per le quali siano richieste specifiche conoscenze e responsabilità.
La Commissione, in risposta all’istanza di interpello avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha precisato che, nonostante il D.Lgs n. 151/2015 (Jobs Act) abbia fatto rientrare nella definizione di "operatore" di cui all’art. 69, comma 1 lett. e), D.Lgs n. 81/2008 anche il datore di lavoro, le suddette sanzioni sono applicabili nei soli casi in cui l’irregolare utilizzo delle attrezzature venga fatto dai lavoratori.

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Premio assicurativo INAIL per i lavoratori subordinati all’estero: retribuzioni convenzionali per il 2020

L’INAIL ha reso note le tabelle retributive convenzionali per l’anno 2020 in riferimento ai lavoratori subordinati italiani che operano all’estero.
Con la Circolare n. 3 del 29 gennaio 2020, l’Istituto ha precisato che la tutela di quei lavoratori che prestano la loro attività in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è realizzata infatti attraverso il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente.

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No aliquota agevolata sul TFR elargito a seguito di conciliazione

La Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di TFR elargito al dipendente a seguito di una conciliazione, il datore di lavoro deve applicare l’aliquota piena.
Con l’Ordinanza n. 2147 del 30 gennaio 2020, la Suprema Corte ha precisato che l’aliquota agevolata è applicabile invece solo in presenza di un incentivo all’esodo.

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Ridotto lo sgravio contributivo imprese che esercitano la pesca costiera, acque interne e lagunari

Con Messaggio n. 284 del 28 febbraio 2020, l’INPS ha comunicato che le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari beneficiano, dal periodo di competenza gennaio 2020, di una riduzione dello sgravio contributivo percentuale nella nuova misura del 44,32%.
Per quanto concerne le operazioni di conguaglio, sono confermate le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già utilizzate, le quali prevedono la valorizzazione del codice "R830" di cui all’elemento "CausaleACredito" di "AltreACredito" di "DatiRetributivi".

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