Credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno: chiarimenti dell’AgenziaCon Risposta ad istanza di consulenza giuridica 3 febbraio 2020, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno. · in caso di modifica del piano di investimento, il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con l’invio della rettifica del modello di comunicazione CIM, specificando che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati ad altra annualità. A seguito di tale rettifica viene comunicata al contribuente l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. In presenza di traslazione sia parziale che integrale degli investimenti originariamente programmati, la comunicazione rettificativa comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d’imposta è da cons iderarsi fruibile, senza incidere sul diritto al beneficio dello stesso, che resta subordinato all’effettivo realizzo degli investimenti; · laddove il provvedimento antimafia non venga rilasciato nel termine ordinatorio prescritto, l’Amministrazione procedente ha la facoltà (non l’obbligo) di sospendere il versamento fino alla ricezione della documentazione liberatoria. Pertanto in assenza della citata documentazione, i contributi sono resi fruibili sotto condizione risolutiva. In caso di comunicazione della documentazione interdittiva, le compensazioni operate saranno da considerarsi non legittime; · in mancanza della rettifica del modello CIM originaria, qualora un contribuente avesse utilizzato (sempre successivamente al momento di effettuazione dell’investimento) il credito d’imposta utilizzando come anno di investimento quello originario non si applicheranno sanzioni alla rettifica operata dal contri buente al modello F24, successiva alla presentazione del nuovo Modello CIM; · la rettifica dell’anno di riferimento indicato nel modello F24 in corrispondenza del credito compensato può essere richiesta nel caso in cui, per errore materiale di compilazione dello stesso modello F24, tale parametro non corrisponda all’anno in cui è stato effettivamente realizzato l’investimento agevolato. |
Gestione separata INPS: aliquote 2020Con Circolare 3 febbraio 2019, n. 12, l’INPS ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione dei soggetti iscritti alla gestione separata. · 34,23% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; · 33,72% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; · 24% per i collaboratori e i liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria; · 25,72% per i liberi professionisti titolari di partita IVA non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
· reddito minimale: euro 15.953; · reddito massimale: euro 103.055. |
Assunzioni a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili: indicazioni operativeCon Nota pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30 gennaio 2020, sono state fornite le prime indicazioni operative in merito al contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (LSU) a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione. |
