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18/02/2020 - Riduzione forfetaria del tasso di cambio per i residenti a Campione d’Italia: Provvedimento

Riduzione forfetaria del tasso di cambio per i residenti a Campione d’Italia: Provvedimento

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 188-bis, TUIR, ha stabilito, per il periodo d’imposta 2019, la riduzione forfetaria del cambio per i residenti nel Comune di Campione d’Italia.
In particolare, la percentuale di riduzione applicabile ai redditi:

·         diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia;

·         di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia;


prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, è pari al 33,69 per cento.

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Artigiani e commercianti: aliquote, minimali e massimali IVS 2020

Con Circolare 17 febbraio 2020, n. 28, l’INPS ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2020 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.
Nello specifico, si prevede che:

·         le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2020 sono pari al 24 per cento per gli artigiani e al 24,09 per cento per i commercianti (immutate dal 2018);

·         per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono pari al 21,90 per cento (artigiani) e 21,99 per cento (commercianti);

·         trova ancora applicazione la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;

·         è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.


I redditi minimale e massimale di riferime nto per il 2020 sono:

·         reddito minimale: euro 15.953,00;

·         reddito massimale: euro 78.965,00 (euro 103.055,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).



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Inquadramento contrattuale skipper impiegato in imbarcazioni da diporto: chiarimenti dall’INL

Con Nota n. 1366 del 13 febbraio 2020, l’INL ha fornito chiarimenti in relazione al corretto inquadramento contrattuale dello skipper impiegato in imbarcazioni da diporto, rispondendo al quesito - formulato dall’Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia - se lo stesso possa essere inquadrato come lavoratore domestico.
In particolare, l’INL ha precisato che lo skipper appartiene al personale iscritto nel ruolo della gente di mare e della navigazione interna, nello specifico nella prima delle 3 categorie del suddetto ruolo, ove sono ricompresi tutti i lavoratori di stato maggiore e di manovalanza inerenti ai servizi di macchina e di coperta quali capitani, marinai e mozzi. È dunque da escludersi la possibilità di comunicare l’assunzione dello skipper quale lavoratore domestico.

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Lavoratore risarcito per i benefit non fruiti se provvedimento espulsivo annullato

In caso di licenziamento dichiarato inefficace per esser stato adottato durante il periodo di comporto, oltre a dover ripristinare il rapporto, il datore di lavoro è altresì tenuto a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute per il noleggio di una vettura sostitutiva dell’auto aziendale ad uso promiscuo, restituita a seguito del recesso.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3820 del 14 febbraio 2020, secondo la quale al dipendente vanno risarciti i benefit dei quali non ha potuto godere a causa del provvedimento successivamente annullato.

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La crisi d’impresa non è presupposto del licenziamento economico

La Corte di Cassazione ha affermato che la crisi d’impresa non rappresenta un prerequisito ai fini della legittimità del licenziamento economico, in quanto la scelta imprenditoriale dei criteri di gestione aziendale non è sindacabile dal giudice.
Con l’Ordinanza n. 3819 del 14 febbraio 2020, la Suprema Corte ha sottolineato che, ai fini della legittimità del provvedimento di recesso per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente l’accertamento dell’effettività della riorganizzazione aziendale posta alla base del licenziamento.

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Bonus nido 2019: allegazione della documentazione di spesa entro 1° aprile 2020

L’INPS ricorda che il 1° aprile 2020 è il termine ultimo per allegare la documentazione di spesa relativa alle domande di bonus nido 2019, anche in riferimento alle strutture private autorizzate.
Con il Messaggio n. 596 del 17 febbraio 2020, l’Istituto sottolinea che, ai fini del rimborso delle mensilità richieste, gli interessati devono provvedere entro il suddetto termine all’invio telematico della documentazione, da effettuarsi esclusivamente tramite:

·         la funzione "Allegati" del servizio on line di presentazione della domanda, accessibile con PIN INPS (o SPID o Carta Nazionale dei Servizi), o

·         l’applicazione INPS mobile, attraverso il servizio "Bonus nido allegazione".



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Bonus asilo nido 2020: nuove modalità di erogazione e di presentazione della domanda

Con Circolare n. 27 del 14 febbraio 2020, l’INPS ha illustrato le novità previste dall’articolo 1, comma 343, della Legge n. 160/2019, in merito alle modalità di erogazione delle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di presentazione delle relative domande di accesso per il 2020.
La Legge di Bilancio 2020 ha innalzato l’importo del contributo ad un massimo di 3.000 euro. È inoltre disponibile, per i genitori che abbiano già presentato domanda nel 2019, la nuova domanda precompilata sulla base delle informazioni presenti nella richiesta di bonus nido preesistente.

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