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2/03/2020 - Convertito in Legge il "Decreto Milleproroghe"

Convertito in Legge il "Decreto Milleproroghe"

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2020, n. 51, la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del D.L. n. 162/2019, c.d. Decreto Milleproroghe.
In particolare, tra le misure più rilevanti si segnalano:

·         la possibilità di optare per la cedolare secca al 10% anche per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato per i comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

·         il differimento al 2021 dell’entrata in vigore del nuovo canone unico comunale. Si applicano, quindi per il 2020, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche a ffissioni, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

·         la proroga per tutto il 2020 del bonus verde (detrazione IRPEF del 36%).

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Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: c’è tempo fino al 4 maggio 2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922, riguardante delle modifiche al Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757 (modificato più volte da diversi provvedimenti dell’amministrazione finanziaria).
Con il nuovo provvedimento l’Agenzia delle Entrate:

·         ha ampliato il periodo transitorio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al servizio di consultazione dal 1° luglio 2019 fino al 4 maggio 2020 (anziché fino al 29 febbraio 2020);

·         ha stabilito che i consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possono consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.


Inoltre, sono state approvate le nuove specifiche tecniche con decorrenza 4 maggio 2020.

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Proroga della scadenza per le comunicazioni degli amministratori di condominio: Provvedimento

Con Provvedimento 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per l’invio, da parte dell’amministratore di condominio, dei dati relativi alle spese sostenute per:

·         interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e

·         acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


In particolare, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, Decreto MEF 1° dicembre 2016, gli amministratori di condominio, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2019, possono inviare i dati fino al 9 marzo 2020 invece della scadenza ordinaria del 28 febbraio.

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Benefici "prima casa": si perdono se la separazione è consensuale

Con Risposta ad interpello 27 febbraio 2020, n. 80, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla decadenza dei benefici "prima casa" in caso di vendita dell’abitazione principale, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, a seguito di separazione consensuale avvenuta tramite accordo davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune competente.
In questo caso, l’Agenzia ha negato la possibilità di mantenere i benefici fiscali e tributari, in quanto la separazione consensuale, prevista dalla Legge n. 132/2014, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, e non è previsto che l’accordo sia perfezionato nell’ambito di una negoziazione assistita da un giudice.
Nella precedente Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80, l’Agenzia aveva infatti ammesso il mantenimento delle agevolazioni "prima casa" in virtù di clausole contenut e in un accordo di separazione omologato dal giudice.

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Versamento rateizzato dell’IVA omessa e credito annuale: Risposta ad interpello

Con Risposta ad interpello 27 febbraio 2020, n. 81, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito formatosi in caso di IVA periodica versata ratealmente a seguito di comunicazione di irregolarità.
Nell’ipotesi di rateazione a seguito degli esiti del controllo automatizzato derivante dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.
A tal fine quest’anno è stato introdotto nel Mod. IVA 2020 il nuovo quadro VQ, nel quale viene determinato il credito formatosi a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, che vanno ivi indicati solo nella misura in cui l’imposta è stata effettivamente pagata, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il 30 aprile.

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Erogazione TFR condizionata all’effettiva cessazione del rapporto

La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di dipendenti soggetti a cessione di ramo d’azienda che proseguano l’attività presso il datore di lavoro cessionario, mentre il datore cedente è successivamente fallito, non possono richiedere l’erogazione della quota di TFR maturata presso il cedente, in quanto per tali soggetti l’attività lavorativa non può dirsi cessata.
Con l’Ordinanza n. 5376 del 27 febbraio 2020, la Suprema Corte ha precisato che il trattamento di fine rapporto può essere erogato esclusivamente nel caso di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

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