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06/03/2020 - Credito per investimenti nel Mezzogiorno: attribuzione ai soci e ai collaboratori familiari

Credito per investimenti nel Mezzogiorno: attribuzione ai soci e ai collaboratori familiari

Con Risposta 5 marzo 2020, n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui art. 1, commi da 98 a 108, Legge 28 dicembre 2015, n.208.
In particolare, è stato precisato che:

·         il credito d’imposta in esame è rilevante ai fini fiscali e pertanto lo stesso è un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP. Le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d’impresa. Inoltre, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione in questione, generata dall’acquisto di beni strumentali nuovi, rientri nella categoria dei contributi in conto impianti;

·         possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni concesse sotto forma di credito d’imposta alle imprese, mediante attribuzione ai soci del cre dito non utilizzato dalla società. In particolare, la ripartizione del credito dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi del titolare dell’impresa familiare e il collaboratore familiare potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi.

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Attività ispettiva e certificazione dei contratti: indicazioni operative INL sul contenzioso

L’INL fornisce indicazioni operative con riferimento al rapporto tra l’attività di vigilanza ispettiva e quella di certificazione dei contratti.
Con la Nota n. 1981 del 4 marzo 2020, l’Ispettorato, nell’esaminare i vizi formali durante l’avvio del procedimento ed i casi di falsa certificazione o di rilascio della stessa da parte di soggetti non abilitati, precisa che se l’ispezione riguarda un contratto certificato deve essere adottato il verbale di contestazione, ma l’efficacia dell’eventuale disconoscimento è subordinata o al tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione o alla contestazione in sede giudiziale.

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Banca dati informatizzata INAIL per la trasmissione dei dati relativi alle verifiche periodiche

Con Comunicazione del 5 marzo 2020, l’INAIL informa che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 del Decreto Milleproroghe 2020, provvederà ad istituire la banca dati informatizzata per digitalizzare la trasmissione dei dati relativi alle verifiche periodiche compiute su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici di messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
In particolare, l’Istituto ha precisato che lo sviluppo di tale banca dati avverrà a seguito dell’emanazione di istruzioni tecniche da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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