Pubblicato in G.U. l’atteso Decreto "Cura Italia"È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che entra in vigore a partire dal 17 marzo 2020. · proroga al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti (compresi quelli con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000) dei versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in scadenza il 16 marzo (art. 60); · sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di marzo delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti rientranti nei settori più esposti all’emergenza, ossia quelli ind ividuati dall’art. 61, del Decreto in esame; tali somme dovranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi: o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio. · sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tuttavia, è stato disposto che gli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata rimang ano fissati secondo quanto stabilito dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9; · per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ossia quelli relativi a: o ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; o imposta sul valore aggiunto; o contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria. |
Sicurezza sul lavoro: assolto locatore anche se capannone non conforme a norme antinfortunisticheDeve essere assolto il proprietario di un capannone che cede in locazione ad un imprenditore e ai suoi operai tale stabilimento, e ciò nonostante sia l’immobile che i macchinari al suo interno non risultino in regola con le norme antinfortunistiche. |
In vigore il Decreto Cura Italia per fare fronte ai danni economici da Covid-19È stato Pubblicato in Gazzetta n. 70 del 17 marzo 2020 - Edizione straordinaria - il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 contenente le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. · ammortizzatori sociali in tutto il territorio nazionale; · congedi e indennità per i lavoratori del comparto pubblico e privato; · indennità ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e a quelli dello spettacolo, compresi quelli occupati nel settore agricolo; · proroga dei termini per le domande di disoccupazione; · lavoro agile; · sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi INAIL per alcune aziende; · sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi; · crediti di imposta; · sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggetto; · premi ed erogazioni liberali ai lavoratori dipendenti.
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Aziende agricole: aliquote contributive per l’anno 2020L’INPS comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2020, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura. |
Emergenza Coronavirus: online il nuovo modello per le autodichiarazioni in caso di spostamentiIl Ministero dell’Interno ha reso disponibile sul proprio sito internet il nuovo modello per le autodichiarazioni da utilizzare per gli spostamenti, che contiene una nuova voce con la quale il soggetto interessato ha l’obbligo di autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19. |
