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22/04/2020 - Aggiornate le istruzioni del Mod. 730/2020 e le relative specifiche tecniche

Aggiornate le istruzioni del Mod. 730/2020 e le relative specifiche tecniche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata al 21 aprile 2020 delle istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2020 e delle relative specifiche tecniche.
In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:

·         sono state aggiornate, sia nel testo delle istruzioni, sia nella tabella finale riassuntiva, tutte le scadenze per quanto riguarda la presentazione del Modello e gli adempimenti connessi, alla luce dei provvedimenti emanati per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19 (si segnala, ad esempio, la proroga al 30 settembre del termine ultimo per la presentazione del Mod. 730/2020);

·         i soggetti titolari di sole collaborazioni coordinate e continuative sono stati assimilati ai lavoratori a tempo determinato e devono pertanto rispettare gli stessi requisiti al fine di poter avvalersi del Mod. 730;

·         sono stati aggiornati i metodi di rimborso del conguaglio a credit o da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale, pur privilegiando l’accredito sul conto correte o postale del contribuente, ammette in alternativa l’emissione del credito sotto forma di titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane Spa;

·         l’erede può utilizzare il Mod. 730/2020 per il soggetto deceduto nel 2019 o entro il 30 settembre 2020. Per tale soggetto va escluso il calcolo degli acconti d’imposta;

·         è recepito l’importo massimo della detrazione riconosciuta per il 2019 ai soggetti appartenenti al comparto sicurezza e difesa;

·         è aggiornata la tabella dei partiti politici al fine della destinazione del 2 per mille.

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Versamento dell’imposta sostitutiva IRPEF ex art. 24-ter, TUIR: codice tributo

Con Risoluzione 21 aprile 2020, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta ai sensi dell’articolo 24-ter, TUIR (assoggettamento dei redditi da pensione erogati dall’estero per soggetti che trasferiscano la propria residenza in Italia in Comuni di determinate regioni).
In particolare il codice tributo è "1899" denominato "Imposta sostitutiva dell’IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - art. 24-ter del TUIR".

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Agevolazioni "prima casa" negate alla demolizione e ricostruzione: Interpello

Con Risposta ad Istanza di Interpello 21 aprile 2020, n. 113, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicabilità delle agevolazioni "prima casa" nel particolare caso di:

·         acquisto di un’ulteriore unità immobiliare facente parte del medesimo fabbricato nel quale è situata la "prima casa" preposseduta e

·         successiva demolizione dell’intero fabbricato e costruzione di un nuovo fabbricato.


Secondo l’Agenzia il beneficio fiscale non spetta in quanto l’operazione non è qualificabile catastalmente come una fusione e non può quindi essere assimilata né ad un ampliamento della "prima casa" preesistente né ad un accorpamento con altra unità immobiliare al fine di creare un’unica unità abitativa.

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Indennità di 600 euro anche ai professionisti neoiscritti: FAQ del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con propria FAQ, ha reso noto che l’indennità di 600 euro può essere riconosciuta anche ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di appartenenza nel 2019 - 2020, privi per il 2018 di un reddito professionale, a condizione che nel 2018 presentino le condizioni indicate dal D.L. n. 18/2020:

·         reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, con attività limitata a causa dell’emergenza epidemiologica;

·         reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, con riduzione, cessazione o sospensione dell’attività autonoma o libero-professionale a causa dell’emergenza epidemiologica.

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FASCHIM: nuove prestazioni straordinarie correlate all’emergenza epidemiologica da COVID-19

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria FASCHIM è intervenuto a sostegno dei propri associati colpiti dal virus, con la previsione di alcune prestazioni straordinarie aventi efficacia, con effetto retroattivo, per il periodo tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2020:

·         diaria per ricovero ospedaliero di 40 euro per ogni pernottamento (massimo 50 pernottamenti);

·         diaria per ricovero in terapia intensiva di 60 euro per ogni pernottamento (massimo 50 pernottamenti);

·         diaria per isolamento domiciliare di 40 euro fino ad un massimo di 14 pernottamenti;

·         indennità forfettaria una tantum post ricovero ospedaliero di 500 euro, non ripetibile;

·         indennità forfettaria una tantum post terapia intensiva di 2.000 euro, non ripetibile e non cumulabile con quella post ricov ero ospedaliero.


Il Fondo ha, inoltre, previsto l’ammissione a rimborso anche delle visite specialistiche (codice 1 del tariffario) effettuate in modalità domiciliare o in video consulto.

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Emergenza coronavirus: verifiche dell’INL sulle condizioni per proseguire le attività

Allo scopo di collaborare alla gestione dell’emergenza epidemiologica attuale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 149 del 20 aprile 2020, prescrive ai propri Uffici territoriali di contribuire, su richiesta delle Prefetture a seguito della Circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2020, alle necessarie verifiche sulla ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali.

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FASCHIM: esteso il tempo a disposizione degli associati per integrare le pratiche di rimborso in caso di sospensione

A seguito della sospensione dei servizi da parte di alcune strutture sanitarie, il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria FASCHIM, con Comunicazione del 14 aprile 2020, ha reso nota l’estensione del tempo a disposizione degli associati per poter integrare le pratiche di rimborso sospese dal Fondo a causa della mancanza della documentazione.
Il Fondo ha chiarito che resta comunque invariato il periodo di 3 mesi entro cui inviare al Fondo il giustificativo per ottenere il rimborso.

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FSBA si adegua alle direttive nazionali per la sospensione dei versamenti contributivi

Con la Delibera n. 4 del 16 aprile 2020, il Consiglio Direttivo di FSBA ha ritenuto di uniformare la contribuzione al Fondo alle determinazioni finora assunte dal Governo in materia di versamenti fiscali e previdenziali a fronte dell’emergenza COVID-19.
Pertanto la contribuzione da versare a FSBA con codice EBNA attraverso il modello F24 seguirà le sospensioni previste per settore e tipologia sulla base di quanto dettato dal Governo, e di conseguenza, in base alle caratteristiche della sospensione, riprenderà con le medesime modalità e tempistiche nazionali.

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Cassa Qu.A.S.: prestazioni straordinarie COVID-19

La Cassa di assistenza sanitaria per i Quadri (Qu.A.S.) ha previsto, per i casi accertati di positività al coronavirus, le seguenti misure straordinarie, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2020:

·         una diaria di 78,00 euro, per il ricovero presso strutture pubbliche;

·         una diaria di 40,00 euro, in caso di isolamento domiciliare.

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Emergenza Coronavirus: aggiornato il tracciato Uniemens ListaPosPA

Con Messaggio n. 1692 del 21 aprile 2020, l’INPS ha comunicato l’avvenuto aggiornamento del tracciato Uniemens - ListaPosPA, che prevede specifici elementi da valorizzare nelle ipotesi in cui, a seguito del verificarsi di particolari eventi calamitosi, si applichi la sospensione del versamento della contribuzione dovuta.
In particolare, sono stati implementati i campi dedicati alla sospensione per eventi calamitosi anche per le Gestioni Credito ed ENPDEP, con l’inserimento nel tracciato degli elementi "ContributoSospesoCred" e "ContributoSospesoENPDEP", e sono stati inoltre introdotti nell’elemento "AltriImportiDovuti_Z2" i due nuovi campi "TipoOperazione" e "TipoEvento". In tale secondo campo si dovrà indicare lo specifico evento per il quale è in corso la restituzione dei contributi:

·         001, per tutti gli eventi calamitosi per i quali siano ancora in corso i versamenti per la restituzione dei contributi;

·         002, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, da utilizzare al momento della restituzione della contribuzione sospesa da parte dei datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica.

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