Sanzione per mancata apposizione visto di conformità su compensazioni fiscali: OrdinanzaLa Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5289, ha sancito che la compensazione indebita di crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato non può essere oggetto di sanzione alla pari di una omissione di versamento, in quanto costituisce una semplice violazione formale. |
Rimborso analitico e rimborso forfettario delle spese di trasferta: differenzeLa Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8489 del 6 maggio 2020, ha sottolineato che l’indennità di trasferta corrisposta al dipendente in busta paga assieme allo stipendio ed alle altre voci retributive, in riferimento alle spese sostenute durante la trasferta, ha sempre natura meramente restitutoria e non retributiva, se, come nel caso analizzato dalla Corte, vi è un rimborso analitico delle spese sostenute. |
Prestazioni di integrazione salariale: gestione IBAN non corretti o non validatiNel contesto dell’attuale emergenza Coronavirus, l’INPS interviene a fornire istruzioni per favorire una tempestiva erogazione dell’integrazione salariale a favore dei lavoratori, nei casi in cui i codici IBAN, indicati nelle domande di liquidazione della prestazione, risultino essere non corretti o non validati dagli Istituti di credito e da Poste Italiane (ad esempio, codice fiscale associato ad IBAN diverso da quello del beneficiario della prestazione). |
Comunicazioni obbligatorie: nuovo sistema informativo per la Provincia Autonoma di TrentoSul sito di Cliclavoro, con Comunicato dell’8 maggio 2020, è stato pubblicato che è in stato di preparazione il nuovo sistema informativo regionale per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie della Provincia Autonoma di Trento. |
Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate: le istruzioni dell’INPSCon Circolare n. 58 del 7 maggio 2020, l’INPS ha illustrato la gestione delle misure a sostegno del reddito di cui al DL n. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia"), relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome, nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. · devono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la domanda di intervento, corredata dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario; · a seguito dell’emanazione del decreto ministeria le, devono inoltrare all’INPS la domanda di integrazione salariale "Modello IG_15_deroga" (cod. "SR100"), sulla piattaforma "CIGWEB" con il sistema del "ticket"; · successivamente alla ricezione dall’Istituto, a mezzo PEC, del provvedimento di autorizzazione al pagamento, devono trasmettere allo stesso tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (Modello "SR 41" semplificato), entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. |
