Riconoscimento dell’indennità di 600 euro ad altri lavoratori autonomi: Decreto ministerialeA seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF ha esteso con D.M. 30 aprile 2020, n. 10 (protocollato il 4 maggio 2020) l’indennità di euro 600 prevista per i lavoratori danneggiati dall’epidemia e non coperti da altri interventi. · ai lavoratori autonomi privi di partita IVA che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio e che in tale data non ne abbiano alcuno in essere; · agli incaricati di vendite a domicilio ex art. 19, D.L. n. 114/1998 con reddito annuo 2019 superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA.
· devono essere iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 (i lavoratori autonomi devono a vere un accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile) e · non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
· altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente; · pensione.
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Modificato l’ambito di operatività dell’adempimento collaborativo: Decreto MEFCon Decreto MEF 30 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. 11 maggio 2020, n. 120, sono state apportate delle modifiche all’ambito di operatività del regime dell’adempimento collaborativo, disciplinato dal D.Lgs.5 agosto 2015, n. 128. |
I fondi pensione sono suscettibili di sequestro cautelarePossono essere oggetto di sequestro cautelare le somme destinate ad un fondo pensione, qualora riconducibili ad un titolare indagato per reati tributari. |
Versamento contributi derivanti da norme dei CCNL applicati, in presenza di sospensione obblighi contributiviCon Messaggio n. 1946 dell’11 maggio 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti necessari sia ai fini della compilazione delle dichiarazioni contributive sia ai fini dei correlati effetti finanziari, allo scopo di favorire il corretto assolvimento del versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa, la quale, come precisato dall’Istituto, riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale e non il versamento dei contributi contrattuali. · versamento di contributi contrattu ali; · conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali; · versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi. |
