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21/05/2020- Prorogati a settembre i termini di ripresa dei versamenti sospesi in precedenza: Decreto Rilancio

Prorogati a settembre i termini di ripresa dei versamenti sospesi in precedenza: Decreto Rilancio

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), recentemente pubblicato in G.U., interviene prorogando a settembre la ripresa dei versamenti e degli adempimenti, sospesi precedentemente dal D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), dal D.L. n. 9/2020 (ora abrogato) e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità").
In particolare, gli artt. 126 e 127 del Decreto in oggetto, prevedono che i versamenti:

·         sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, ad opera dell’art. 18, commi da 1 a 6, D.L. n. 23/2020. Tali versamenti riguardano:

o    l’IVA, le ritenute alla fonte, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi di assicurazione obbligatoria dovuti dai soggetti esercenti attività d’impre sa, arte o professione che hanno subito un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%, in presenza di ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (o il 50% in presenza di ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni);

o    ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, dovuti dagli ENC (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti);

o    l’IVA in favore di tutti i soggetti con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi 2019) che hanno registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;

·         relativi alle ritenute d’acconto previste dagli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/73, sospese ad opera dell’art. 19, D.L. n. 23/2020, in favore di imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 400.000;

·         nonché gli adempimenti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, ad opera dell’art. 5, D.L. n. 9/2020, relativi a contributi previdenziali e assistenziali nonché premi per l’assicurazione obbligatoria, nei Comuni della c.d. "zona rossa" di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020,

·         in scadenza nel mese di marzo, sospesi ad opera dell’art. 61, D.L. n. 18/2020, relativi alle ritenute, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assi curazione obbligatoria dovuti dai soggetti rientranti nei settori più esposti all’emergenza;

·         da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 dovuti da contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000, sospesi ad opera dell’art. 62, commi 2 e 3, D.L. n. 18/20202;


debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

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Emergenza Coronavirus: la Circolare del Ministero dell’Interno ai prefetti

Con la Circolare del 19 maggio 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito ai prefetti indicazioni applicative in merito alle disposizioni del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020, evidenziando che:

·         a partire dal 18 maggio 2020 le persone possono spostarsi senza alcuna limitazione all’interno del territorio regionale, salva la possibilità per Stato e regioni di adottare o prorogare misure che limitano la circolazione, sempre nel territorio regionale, in caso di un particolare un aggravamento della situazione epidemiologica;

·         gli spostamenti delle persone tra regioni e quelli da e per l’estero restano vietati fino al 2 giugno, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute; resta in ogni caso consentito fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.< br />
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Uniemens: modifiche ai codici contratto operative dalle competenze di giugno 2020

L’INPS, con il Messaggio n. 2093 del 20 maggio 2020, ha comunicato le variazioni che verranno apportate, a decorrere dalle competenze di giugno 2020 (flusso Uniemens da inviare entro il 31 luglio 2020), ai codici contratto da indicare nell’elemento "CodiceContratto" di "DenunciaIndividuale" del flusso Uniemens.

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Infortunio per contagio COVID-19: no presunzione di responsabilità datoriale

L’INAIL, con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, interviene nuovamente in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio da contagio COVID-19 e di corretta interpretazione dell’art. 42 del DL "Cura Italia", così come convertito nella Legge n. 27/2020, fornendo altresì indicazioni operative e chiarimenti sulla tutela infortunistica per i lavoratori contagiatisi in occasione di lavoro.
In particolare, l’Istituto precisa che dall’origine professionale del contagio non può essere dedotta la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, la quale è riscontrabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dai Protocolli e dalla Linee guida governativi e regionali. Non è dunque responsabile il datore che ha adottato le misure previste dai protocolli sulla sicurezza. Eventualmente, potrebbe trattarsi di un infortu nio indennizzabile, ma solo in presenza della prova che il lavoratore ha contratto il virus nel contesto lavorativo.
In riferimento alla tutela per i lavoratori, l’istituto sottolinea che, sempre a condizione che il contagio sia avvenuto durante l’attività lavorativa, l’indennità per inabilità temporanea assoluta del lavoratore copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, con conseguente astensione dal lavoro.

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INPS: le FAQ in materia di cumulo dei periodi assicurativi

Con Messaggio n. 2053 del 18 maggio 2020, l’INPS ha fornito un gruppo di risposte a quesiti (FAQ) formulati dalle strutture territoriali e dagli enti di patronato in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’art. 1, comma 239 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.

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