Home

22/05/2020-Maxi bonus edilizi e cessione del credito allargata: Decreto Rilancio

Maxi bonus edilizi e cessione del credito allargata: Decreto Rilancio

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), recentemente pubblicato in G.U., prevede, a determinate condizioni, l’innalzamento della detrazione d’imposta fino al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi di risparmio energetico, sismabonus, installazione impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
La "maxi detrazione", ripartita in cinque quote annuali di pari importo, è riconosciuta per tre interventi di riqualificazione energetica "trainanti", riguardanti:

·         isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La spesa massima agevolabile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare;

·         sostituzione dell’impianto di climatizzazione inver nale condominiale con impianti centralizzati a condensazione e a pompa di calore. La spesa massima agevolabile è pari a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;

·         sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari con impianti a pompa di calore. La spesa massima agevolabile è pari a 30.000 euro.


Sono ammessi a godere della detrazione del 110% anche gli altri interventi di riqualificazione energetica disciplinati dall’art. 14, D.L. n. 63/2013 a condizione che siano realizzati congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti", nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Tutti gli interventi di ecobonus devono garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Possono inoltre godere della detrazione pari a l 110% i seguenti interventi:

·         le opere per la riduzione del rischio sismico (sismabonus), tranne per gli edifici siti in zona sismica 4. Si tratta di un’opera che può essere realizzata autonomamente, senza necessità che vi sia il collegamento con le opere "trainanti";

·         l’installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti;

·         l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, se realizzati congiuntamente ad uno degli interventi maggiori o opere di miglioramento sismico.


La detrazione può essere richiesta dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari; la detrazione del 110% non trova applicazione su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale</> (seconda casa villetta).
Il Decreto Rilancio allarga e generalizza inoltre la possibilità di optare per la cessione del credito o il cd. sconto in fattura, in luogo della detrazione, cedibile alle imprese che eseguono i lavori o a istituto di credito e altri intermediari finanziari, anche per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e bonus facciate.
Nel caso di cessione del credito degli interventi che accedono alla detrazione del 110% è necessario che sulla documentazione attestante le spese sia apposto un visto di conformità da parte di CAF o professionisti abilitati.

Indice completo SeacInfo

Ridenominati i codici tributo IVIE e IVAFE

Con Risoluzione 21 maggio 2020, n. 26, al fine di recepire le modifiche previste dalla Legge n. 160/2019 che ha esteso l’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE anche agli enti non commerciali e alle società semplici/equiparate, sono stati ridenominati i seguenti codici tributo, in precedenza istituiti con le Risoluzioni 7 giugno 2012, n. 54 e 19 aprile 2013, n. 27:

·         "4041" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO";

·         "4042" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO";

·         "4044" denominato "Imposta sul valore degli immobili situa ti all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA";

·         "4045" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE";

·         "4046" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO";

·         "4043" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO";

·         "4047" denominato "Impo sta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA";

·         "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE".

Indice completo SeacInfo

In pagamento le indennità di aprile per gli iscritti all’INPS

Con Comunicato stampa 21 maggio 2020, l’INPS ha precisato che sono in pagamento le indennità di aprile pari ad euro 600, riconosciute dal D.L. Rilancio a favore:

·         dei lavoratori autonomi;

·         dei collaboratori;

·         degli stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari;


e di euro 500 per gli operai a tempo determinato dell’agricoltura.
Le operazioni di accredito si concluderanno lunedì 25 maggio con il medesimo strumento di riscossione utilizzato per la rata di marzo. Il pagamento in contanti avverrà da martedì 26 fino a giovedì 28 maggio.
L’indennità prevista per i lavoratori autonomi dello spettacolo per i mesi di aprile e maggio verrà erogata dopo la verifica dei requisiti previsti dal D.L. Rilancio per il 2019 (presenza di almeno 7 giornate assicurate e un reddito inferiore a 35.000 euro).

Indice completo SeacInfo

Assegno al nucleo familiare: limiti di reddito dal 1° luglio 2020

Con Circolare n. 60 del 21 maggio 2020, l’INPS ha fornito i livelli di reddito familiare (ed i corrispondenti importi mensili) per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, validi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
I livelli di reddito sono stati rivalutati tenendo conto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2018 e l’anno 2019, risultata pari allo 0,5%.

Indice completo SeacInfo

Semplificazione domande cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario con causale COVID-19

L’INPS, con il Messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, illustra le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio di aziende, intermediari e operatori di Sede.
In particolare, le novità riguardano:

·         l’aggiornamento della funzione "Copia domanda CIGO", per un più rapido invio di nuove domande, sulla base di quelle precedenti già inviate, per i trattamenti di CIGO con causali "COVID-19";

·         l’introduzione della dichiarazione semplificata "Fruito CIGO COVID" per dichiarare le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali "COVID-19";

·         l’implementazione della funzione "Duplica domanda Fondi", per un più rapido invio di nuove domande per l’assegno ordinario con causale "COVID-19".

Indice completo SeacInfo

Emergenza Coronavirus: DURC online validi fino al 15 giugno 2020

L’art. 81, comma 1 del DL n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio"), è nuovamente intervenuto sul testo del comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del DL n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia"), modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, chiarendo che i DURC non rientrano tra gli atti per i quali è previsto l’ampliamento del periodo di validità fino al 29 ottobre 2020.
Alla luce del suddetto intervento normativo, l’INPS (Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020) e l’INAIL (Istruzione operativa del 20 maggio 2020) hanno precisato che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 in tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC online.
Per quanto riguarda le modalit&ag rave; di gestione della verifica della regolarità contributiva, restano ferme le istruzioni già fornite, tra le quali il Messaggio n. 1374/2020 dell’INPS.

Indice completo SeacInfo

Emergenza COVID-19: chiarimenti INPS sulla sospensione dei termini in materia assistenziale

L’INPS, con il Messaggio n. 2097 del 20 maggio 2020, fornisce chiarimenti in merito alla proroga dei termini di decadenza per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative, ed ai relativi criteri applicativi (ex artt. 34 e 83 DL n. 18/2020, conv. con modificazioni dalla Legge n. 27/2020).
In particolare, l’Istituto fornisce precisazioni riguardanti le sospensioni dei termini decadenziali:

·         per le prestazioni assistenziali di invalidità civile, cecità civile, sordità handicap e disabilità;

·         in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo, in materia di invalidità civile e assegno sociale.

Indice completo SeacInfo