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12/06/2020 - Aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione per i fabbricati di gruppo D: Decreto MEF

Aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione per i fabbricati di gruppo D: Decreto MEF

Con Decreto 10 giugno 2020, in attesa di pubblicazione in G.U, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti di rivalutazione per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo D, di cui all’art. 1, comma 746, Legge n. 160/2019, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), dovute per l’anno 2020.
In particolare, il coefficiente per il 2020 è pari a 1,01.

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Precisazioni IFEL sulle delibere IMU relative al differimento dell’acconto

Con Nota 10 giugno 2020, l’IFEL ha ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito alle delibere comunali IMU, a seguito delle precisazioni MEF date nella Risoluzione 8 giugno 2020, n. 5. In tale ultimo documento è stato, infatti, precisato che i Comuni non hanno la potestà regolamentare di differire l’acconto IMU relativo agli immobili ad uso produttivo di categoria D, in quanto il gettito è destinato allo Stato.
Con riferimento ai provvedimenti comunali già adottati sulla base dello schema proposto dall’IFEL con nota 21 maggio 2020, si possono verificare le seguenti situazioni:

·         Comuni che hanno disposto nuovi termini, senza alcun riferimento alla quota comunale o statale: l’ente dovrà precisare sul sito istituzionale che i nuovi termini di versamento vanno riferiti solo alla quota comunale;

·         Comuni che hanno predisposto la delibera con un riferimento esplicito al differ imento del pagamento IMU per i fabbricati del gruppo D di pertinenza statale: il Comune può procedere alla revoca parziale del provvedimento, da adottare entro il 31 luglio. La revoca va poi pubblicizzata.


Se la delibera di differimento è in corso di approvazione, il Comune può emendarla in sede di esame consiliare, eliminando l’eventuale differimento delle scadenze della quota statale dei fabbricati D, o prendendo atto dell’orientamento del MEF.

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Contributi ENASARCO primo trimestre 2020: proroga a settembre

In data 11 giugno 2020, la Fondazione ENASARCO, in attuazione dell’art. 126, D.L. n. 34/2020, ha comunicato, sul proprio sito internet, l’ulteriore sospensione dei versamenti relativo ai contributi del primo trimestre 2020, in scadenza il prossimo 30 giugno 2020, ad opera dell’art. 18, D.L. n. 23/2020.
Si ricorda che l’art. 18, D.L. n. 23/2020 aveva disposto la proroga dei versamenti (scaduti in maggio) al 30 giugno 2020, in favore delle impese preponenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano:

·         con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente;

·         con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.


I requisiti di cui ai punti precedenti non sono richiesti ai soggetti che hanno iniziato l’attività di impresa in data successiva al 31 marzo 2019.
Con l’intervento dell’art. 126, D.L. n. 34/2020, i versamenti contributivi sospesi dal D.L. n. 23/2020, in favore delle imprese preponenti in possesso dei requisiti sopracitati e che ne abbiano fatto richiesta, sono da effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le seguenti modalità:

·         in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;

·         oppure, tramite rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre.


La Fondazione specifica inoltre che per le imprese preponenti che abbiano optato per il pagamento in 5 rate, l’im porto delle stesse sarà rideterminato in automatico, dividendo l’ammontare totale della distinta in 4 rate di pari importo. I bollettini MAV per il versamento dei contributi sospesi saranno disponibili nell’area riservata a partire dal 15 luglio 2020.

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus facciate: Interpelli

Con due diversi interventi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al "bonus facciate", introdotto dal 2020 dalla Legge n. 160/2019, commi da 219 a 223.
Con Risposta ad Interpello 11 giugno 2020, n. 179, sono stati ripresi i chiarimenti forniti con Circolare n. 2/2020 sia riguardo l’ambito soggettivo, sia quello oggettivo. In particolare l’Agenzia ha ribadito che, in considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al "bonus facciate" e quelli di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, sarà possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alle stesse.
Con Risposta ad Interpello 11 giugno 2020, n. 182, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’edificio oggetto di intervento deve trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro d enominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
L’assimilazione della zona:

·         deve risultare, ai fini del "bonus facciate", dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti;

·         non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.

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Pace contributiva, detrazione dei contributi in caso di rateizzazione in 10 anni: Interpello

Con Risposta ad Interpello 11 giugno 2020, n. 181, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di recupero della detrazione dei contributi versati per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cd. "pace contributiva") nel caso in cui il contribuente abbia optato per la dilazione del pagamento in 120 rate (10 anni).
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che, in applicazione del principio di cassa, per ognuna delle 120 quote, la detrazione del 50% viene recuperata ratealmente in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e nei quattro successivi.

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Somministrazione lavoro irregolare: obbligo versamento ritenute solo a seguito di azione costitutiva del rapporto di lavoro

In caso di somministrazione di lavoro irregolare, l’azienda utilizzatrice sarà obbligata a versare le ritenute d’acconto solo dopo che il lavoratore avrà esercitato, con esito positivo, l’azione costitutiva del rapporto di lavoro subordinato.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10966 del 9 giugno 2020, secondo la quale, in riferimento alla manodopera utilizzata, la suddetta azienda non è in automatico gravata di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, compreso quello di effettuare le ritenute d’acconto (ex art. 23 del DPR n. 600/1973).

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 11 giugno 2020 per la ripresa di ulteriori attività

In data 11 giugno 2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147, il DPCM 11 giugno 2020 con il quale il Governo ha autorizzato la ripresa di ulteriori attività a partire dal 15 giugno 2020 (attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri estivi anche per i bambini fino a 3 anni).
Le suddette attività sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la loro compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica.
A decorrere dalla medesima data, i corsi professionali potranno essere svolti in presenza, mentre restano sospese fino al 14 luglio 2020 tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso, nonché l e fiere e i congressi.

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Pubblicato il Decreto su revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1° giugno 2020, recante "Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo".
Il suddetto Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Non ha diritto al mantenimento lo studente lavoratore

Lo studente maggiorenne, iscritto all’università e lavoratore part-time, non ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento dal padre.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11186 dell’11 giugno 2020, con la quale ha chiarito che, ai fini della concessione del contributo, si deve tenere conto dell’età del beneficiario, precisando inoltre che l’assegno è subordinato al perseguimento di un progetto educativo o di un percorso formativo, sempre se compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

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