Tracciabilità spese detraibili e circuito di credito commerciale: Interpello
Con Risposta ad Interpello 11 giugno 2020, n. 180, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tracciabilità delle spese per le quali si richiede la detrazione del 19%, come disposto, dal 2020, dall’articolo 1, comma 679, Legge n. 160/2019. Il caso di specie ha ad oggetto i pagamenti effettuati nell’ambito di un circuito di credito commerciale, ovvero una piattaforma online che consente gli scambi di beni e servizi attraverso operazioni in compensazione tra gli iscritti, in sostituzione del pagamento in denaro. L’Agenzia ha chiarito che il circuito di credito commerciale non può essere considerato un "sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore" e, quindi, non rientra nei sistemi tracciabili (es. versamenti bancari o postali) né negli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n . 241/1997 (es. carte di debito, di credito, etc.): pertanto, il contribuente che effettua pagamenti tramite il circuito di credito commerciale non può fruire della detrazione. Resta fermo che, ai sensi del comma 680, art. 1, Legge n. 160/2019 la tracciabilità non è richiesta per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN. Indice completo SeacInfo
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Cedolare secca in sede di proroga del contratto: Interpello
Con Risposta ad Interpello 12 giugno 2020, n. 184, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto di locazione. Il caso di specie riguarda un soggetto ha stipulato un contratto di locazione a uso non abitativo (tipologia S1) in data 20 febbraio 2019, con durata dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2015. Si ricorda che il comma 59, art. 1, L. n. 145/2018 ha ampliato la portata applicativa della cedolare secca prevedendo che il canone di locazione relativo a contratti stipulati nel 2019, che hanno per oggetto unità immobiliari:
· di categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe);
· di superfice fino a 600 mq, escluse pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente;
può essere assoggettato al regime della cedolare secca ex art. 3, D.Lgs. n. 23/2001, con aliquota del 21%, in alternativa al regime ordinario. L’Agenzia ritiene che il regime della cedolare secca, alle condizioni previste dall’art. 1, comma 59, L. n. 145/2018, possa trovare applicazione anche in sede di proroga del contratto di locazione e richiama la Circolare n. 8/2019 che ha previsto la possibilità di optare per il regime della cedolare secca successivamente alla registrazione del contratto, per le annualità successive, presentando il relativo modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Indice completo SeacInfo
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Aliquota IVA per attività di bonifica di discariche: Risposta ad interpello
Con Risposta ad interpello 12 giugno 2020, n. 186, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’IVA in caso di attività di manutenzione e messa in sicurezza di una discarica. L’Agenzia ha precisato ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 10% di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972, prevista per le "opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica" è necessario che i diversi interventi di manutenzione straordinaria (opere, costruzioni e impianti) siano inseriti all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato, finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Diversamente, in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi saranno soggetti all’aliquota IVA ordinaria. Indice completo SeacInfo
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Legittima l’acquisizione integrale dello stipendio del socio
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11185 dell’11 giugno 2020, ha ritenuto legittimo il provvedimento che include nel calcolo dell’attivo fallimentare l’intero stipendio del socio di una società di fatto. Spiega, infatti, la Corte, che il mantenimento parziale del reddito è subordinato all’esigenza di sostenere sé stessi e la propria famiglia, e che il lavoratore in questione, invece, disponendo di considerevoli risorse finanziare, che per giunta ha omesso di dichiarare, non necessita di tale ulteriore entrata. Indice completo SeacInfo
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CCNL Fiori recisi: obbligo di iscrizione al Fondo EST da luglio
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa del commercio turismo servizi e settori affini (Fondo EST), con Circolare n. 2 del 9 giugno 2020, rende noto che il CCNL del 18 dicembre 2018 per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingresso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e GEIE, ha stabilito l’obbligo di iscrizione al Fondo a decorrere dal 1° luglio 2020. Da tale data, le aziende interessate saranno tenute ad iscriversi sulla piattaforma del Fondo, alla pagina www.fondoest.it. Il primo pagamento, riferito al mese contributivo di luglio, andrà effettuato entro il 16 agosto 2020, salvo eventuali proroghe. Indice completo SeacInfo
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Cassa integrazione: in arrivo il decreto legge che consentirà di anticipare le ulteriori 4 settimane
Con un Comunicato pubblicato sui rispettivi portali istituzionali in data 12 giugno 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno reso noto che stanno redigendo un decreto legge che consentirà alle aziende che hanno già fruito delle 14 settimane di Cassa integrazione, di anticipare le ulteriori 4 settimane previste dal DL n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio"). Lo scopo è quello di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito, facendo in modo che le suddette aziende non debbano attendere settembre per poter accedere alle ulteriori 4 settimane. Indice completo SeacInfo
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Reddito di cittadinanza e contratto a termine in agricoltura: no comunicazione redditi percepiti
L’INPS, con il Messaggio n. 2423 del 12 giugno 2020, fornisce indicazioni operative per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza con riferimento all’applicazione dell’art. 94 del DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, che prevede per tali soggetti la possibilità di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine nel limite di 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita né la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. A tal proposito, l’Istituto chiarisce che, nei suddetti casi il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non deve trasmettere il Modello "RdC/PdC - com Esteso" per comunicare i redditi percepiti, sottolineando che il lavoratore dovrà effettuare la comunicazione dei redditi presunti nel solo caso di superamento della durata massima del rapporto di lavoro prevista dalla legge. Indice completo SeacInfo
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